Effettua una ricerca
Roberto Voza
Ruolo
Professore Ordinario
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/07 - Diritto del Lavoro
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Ai sensi dell'art. 8, d.l. n. 138/2001 (conv. in l. n. 148/2011), la contrattazione collettiva di prossimità può derogare (anche in senso peggiorativo per i lavoratori) alle disposizioni di legge e di CCNL, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Il saggio si propone di individuare i limiti invalicabili alla potenzialità derogatoria degli accordi di prossimità con riferimento alla regolazione dei contratti ad orario ridotto, modulato o flessibile (ossia, part-time, lavoro intermittente e lavoro ripartito).
Ricostruita l’evoluzione storica che ha condotto a superare la concezione - di stampo corporativo - della categoria nazionale come ambito naturale ed unico della contrattazione, il lavoro assume come chiave di lettura del rapporto tra livelli negoziali quella della specializzazione delle funzioni, o meglio, delle competenze della contrattazione decentrata rispetto al c.c.n.l. L’indagine è finalizzata ad accertare se alla luce degli Accordi interconfederali del 2009, si aprano o meno nuovi spazi per la contrattazione di secondo livello. In primo luogo, l’Autore registra una scarsa attenzione verso la dimensione territoriale, che potrebbe risultare la vera risorsa, tuttora non appieno valorizzata, per estendere il decentramento negoziale, differenziando i trattamenti di lavoro in relazione alle esigenze delle parti e alle specificità dei mercati locali del lavoro e dei prodotti e fronteggiando la crescente frantumazione del mercato del lavoro. In secondo luogo, lo scritto analizza gli strumenti messi in campo dai citati Accordi per favorire la presenza del secondo livello negoziale, con particolare riferimento agli incentivi economici (sotto forma di detassazione e decontribuzione), confermando la natura meramente promozionale di tali interventi e, quindi, l’inesistenza di un principio di esigibilità del secondo livello di contrattazione. Vengono analizzati nel dettaglio opportunità e rischi insiti nella strategia di promozione della contrattazione decentrata, anche in riferimento al nuovo meccanismo dell’elemento economico di garanzia. Successivamente, il lavoro approfondisce il meccanismo di ripartizione delle competenze fra i livelli negoziali e, quindi, il significato e la portata della clausola di rinvio, accompagnata da quella di non ripetibilità. Nel merito, le intese del 2009 confermano la competenza della contrattazione decentrata in materia di retribuzione incentivante finalizzata ad incrementare quella che - con una formula riassuntiva - è comunemente chiamata ‘produttività’. Infine, l’attenzione dell’Autore si concentra su quella che è apparsa come la principale novità delle Intese del 2009, ossia le cosiddette clausole di uscita, con le quali è possibile modificare (anche in senso peggiorativo) la disciplina del c.c.n.l. da parte del contratto aziendale, in presenza dei presupposti ivi indicati. Sul piano politico-sindacale, non appare di poco conto che le parti sociali (tutte, tranne l’organizzazione sindacale maggioritaria), abbiano avallato simili clausole, peraltro in termini così ampi ed indeterminati sul piano della finalità da perseguire (governare situazioni di crisi o favorire lo sviluppo economico e occupazionale), sul piano del contenuto (possono essere modificati in tutto o in parte singoli istituti economici o normativi dei contratti nazionali), e sul piano delle tecniche, ossia le «procedure, modalità e condizioni» della derogabilità, genericamente rimesse a «specifiche intese», e – infine - sul piano della durata, dato che le deroghe possono essere introdotte «anche in via sperimentale e temporanea», e quindi anche in via definitiva. Tutto ciò potrebbe avvenire senza alcun controllo o filtro da parte degli agenti contrattuali nazionali, né alcuna soglia di rappresentatività minimale. L’indagine si conclude con una serie di interrogativi, attinenti alla delimitazione dei margini di derogabilità del c.c.n.l., e alla questione della rappresentatività delle organizzazioni che stipulano il contratto decentrato in deroga a quello nazionale. Ci si chiede, insomma, se la contrattazione in deroga potrà svilupparsi anche in assenza di un intervento (legale o pattizio che sia) sul tema della rappresentatività sindacale, questione che si scarica su quella dell’efficacia soggettiva degli accordi in deroga, rispetto ai lavoratori dissenzienti non aderenti alle organizzazioni firmatari degli stessi accordi e,
Ripercorrendo – sin dai suoi albori – l’evoluzione del quadro legale in materia di potere disciplinare nel rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, il saggio ne traccia la configurazione giuridica e mette a fuoco il complesso intreccio tra la natura contrattuale di tale potere e i suoi evidenti tratti di specialità rispetto al diritto comune dei contratti. A questo punto, l’analisi si concentra sulle novità legislative di cui al D.lgs. n. 150/2009, che impongono di verificare se la predetta configurazione possa considerarsi scalfita dalla introduzione della (presunta) obbligatorietà dell’azione disciplinare da parte del datore di lavoro pubblico (che sembra accentuare la rilevanza pubblicistica dell’interesse a reprimere gli illeciti disciplinari del pubblico dipendente). Infine, il lavoro si preoccupa di indagare i riflessi derivanti dall’ulteriore innovazione apportata dalla cosiddetta riforma Brunetta in tema di sanzioni disciplinari, ossia il ridimensionamento del ruolo dell’autonomia collettiva nella determinazione dei profili sostanziali e procedurali della materia, nel segno di una complessiva (ri)legificazione che caratterizza il nuovo assetto delle fonti di regolazione del lavoro pubblico.
Il volume si propone di ricordare il professor Mario Giovanni Garofalo nella sua duplice veste di attento e puntuale studioso di diritto del lavoro e di appassionato militante della CGIL, attraverso una raccolta di accorati ricordi di dirigenti sindacali e una selezione di suoi saggi che ne ripercorre il pensiero e la riflessione su alcuni importanti temi della materia
Ricostruito il clima politico-culturale che accompagnò la gestazione dello Statuto dei lavoratori, l'Autore ne ripercorre le disposizioni più significative, mettendo in evidenza la genesi e la ratio di ciascuna di esse. Complessivamente, il sapiente intreccio fra tutela individuale e tutela collettiva dei lavoratori, presente nella legge n. 300/1970, appare di perdurante forza ed attualità. Pur necessitando di un'opera di rivisitazione e di adattamento al mutato scenario economico-produttivo, lo Statuto dei lavoratori conferma la sua fondamentale funzione di pilastro del diritto del lavoro italiano, che lo dovrebbe mettere al riparo dalle ventate pseudo-riformiste che da tempo soffiano impetuosamente sulla scena.
Il lavoro illustra la disciplina del part-time alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, come strumento di gestione flessibile dell'orario di lavoro, incentivato anche attraverso la deroga al tradizionale regime di incompatibilità che storicamente caratterizzava il pubblico impiego.
Il contributo è dedicato al lavoro intermittente, figura contrattuale flessibile introdotta dal D.lgs. n. 276/2003 e, successivamente, oggetto di ripetuti interventi legislativi. Nella versione che implica l'obbligo di risposta alla chiamata, tale contratto è caratterizzato dal vincolo della disponibilità, che genera una potenziale e continua alternanza tra fase di lavoro e fase di attesa. Esaminando la regolazione normativa della posizione giuridica del lavoratore intermittente, l'Autore rintraccia e analizza una serie di deroghe allo statuto protettivo del lavoro subordinato. Quando, poi, il contratto di lavoro a chiamata non è accompagnato dall'obbligo di disponibilità, l'intermittenza – come il presente lavoro non manca di evidenziare - appare un meccanismo essenzialmente volto a legittimare la mera temporaneità della prestazione lavorativa, sottraendola al campo di applicazione delle regole sul lavoro a termine
Il lavoro ragiona sul fenomeno del mobbing, come uso distorto del potere datoriale di comando, e sulle possibili tecniche di tutela del lavoratore.
Work songs give a useful and interesting evidence on the ideals which lead up to the birth and further development of the labour movement. According to that perspective the essay analyzes the ‘Inno dei lavoratori’, composed in 1886 by Filippo Turati, which can be viewed in the context of the political theory elaborated by the father of Italian reformist socialism.
Work songs give a useful and interesting evidence on the ideals which lead up to the birth and further development of the labour movement. According to that perspective the essay analyzes the ‘Inno dei lavoratori’, composed in 1886 by Filippo Turati, which can be viewed in the context of the political theory elaborated by the father of Italian reformist socialism.
The work deals with the amendment of article 409, n. 3 of the Code of Civil Procedure contained in the draft bill on self-employment. After various legislative interventions on the so-called para-subordinate work (by the coordinated and continuous collaboration to the project contract), Legislative Decree n. 81 of 2015 introduced a new form of collaboration, in which the work performance, exclusively personal, is organized by the employer also with reference to working hours and workplace. After recalling this figure, the author analyzes the meaning and the effects of the amendment of the notion of coordinated and continuous cooperation provided for in the bill on self-employment: the future wording of article 409, n. 3, Code of Civil Procedure, enhances the requirement of organizational autonomy of the employee, as well as providing for the coordination arrangements to be defined by mutual agreement between the parties. Finally, the paper deals with the topic of cooperation contracts set up by the public administration, in the light of the prohibition to stipulate collaborations organized by the customer, set for 31 December 2016 by the Legislative Decree n. 81 of 2015, but recently extended for one year by Law Decree n. 244 of 2016.
Il nuovo testo dell’art. 420, comma 1, c.p.c. (come modificato dall’art. 31, comma 4, L. 4.11.2010, n. 183), chiama il giudice del lavoro, nel corso del tentativo di conciliazione, a formulare alle parti una proposta transattiva, configurando l’ingiustificato rifiuto della stessa come comportamento valutabile ai fini del giudizio. L'Autore inquadra la formulazione della proposta nei termini di un nuovo adempimento endo-processuale, che si colloca tra autocomposizione ed eterocomposizione della lite, e - dopo averne evidenziato l'ambiguo carattere transattivo, si sofferma sulle conseguenze derivanti dal rifiuto ingiustificato della stessa.
In attuazione del Protocollo sul Welfare, la L. 247/2007, dopo aver posto il limite dei 36 mesi alla durata complessiva del lavoro a termine, lo ha reso valicabile attraverso un procedimento in sede amministrativa, che prevede il coinvolgimento sindacale. L’Autore analizza tale meccanismo, soffermandosi sui problemi interpretativi ed applicativi che esso pone.
Il contributo analizza i principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 183/2014 volti a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. Il quadro che ne emerge è ancora incerto: solo la puntuale regolamentazione demandata ai decreti delegati, unitamente all’entità delle risorse messe in campo, potrà consentire di formulare una prognosi sulla reale efficacia delle misure delineate dal legislatore delegante
Il saggio esamina la nuova disciplina del lavoro intermittente introdotta dalla legge n. 92/2012
Il saggio analizza le nuove regole sulla flessibilità in entrata introdotte dalla legge Fornero (l. n. 92/2012), comunemente lette nel segno di un irrigidimento, finalizzato a rendere il contratto di lavoro subordinato standard il modello egemone (o «dominante») di impiego e a compensare l’altra faccia della riforma, quella che realizza un (discreto) allentamento dei vincoli in materia di licenziamenti individuali e collettivi (flessibilità in uscita). In verità, una compiuta disamina delle modifiche legislative consente di scorgere nell'approccio adottato dal legislatore una continua oscillazione tra l’intento di affermare e realizzare l’egemonia del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'opposta spinta a facilitare il ricorso alle figure negoziali sub-standard, ritoccandone al ribasso alcuni vincoli.
This paper focuses on dismissal connected to employee sickness, ruled by the article nr. 2110 of Civil Code which establishes the suspension of the employment relationship in certain circumstances such as sickness. This provision has been long considered a special rule in comparison with the general discipline on dismissals. The rule raises some serious questions (just in relation to the wider legislation on dismissals), not fully solved in the long jurisprudential debate. Not even the latest reforms in matter of dismissal (Law nr. 92/ 2012 and Legislative Decree nr. 23/ 2015) have faced organically the link between dismissal and disease. The paper, therefore, is part of a discussion to remain open to multiple interpretative solutions.
The essay examines the regulation of working time and part-time contract according to the national collective agreement for Tourism sector
Condividi questo sito sui social