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Pamela Martino
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: societa', ambiente,culture
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/21 - Diritto Pubblico Comparato
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Il saggio si propone di esaminare con spirito critico le peculiarità dell'approccio britannico al dialogo con Corti straniere e sovranazionali. Tale peculiarità risiede nella circostanza per la quale la giurisprudenza della Corte suprema di recente istituzione, per certi versi in linea di continuità e per altri in antitesi rispetto alla House of Lords, copre l’intera gradualità dialogica suddetta e, al contempo, si con-figura come bacino di fermentazione di formule evolutive dell’interazione tra Corti: la naturale propensione della Corte suprema, raccogliendo essa il testimone del Judicial Committee del Privy Council e della sua funzione armonizzatrice, all’uso del metodo comparatistico con particolare riferi-mento alla giurisprudenza dei paesi di common law , è integrata dal ri-chiamo della giurisprudenza straniera come imprescindibile veicolo sup-pletivo dell’interpretazione di norme che hanno origine in trattati interna-zionali e dallo sviluppo di una comunicazione interlocutoria con le Corti di Lussemburgo e di Strasburgo, nel primo caso muovendosi sul terreno degli obblighi derivanti dal diritto comunitario che di per sé agevola l’interazione tra Corti nazionali ma che, di contro, nel Regno Unito fa registrare una sempre più pronunciata tendenza a preferire la risoluzione di controversie interpretative a livello nazionale evitando il ricorso al rinvio pregiudiziale , nel secondo caso trasformando la Corte di Strasburgo da sede propulsiva del processo di armonizzazione della garanzia dei diritti a ricettore delle specificità nazionali a fini di sintesi e composizione nel quadro di un comune sistema di tutela. Incisivo risulta, dunque, (e su questo aspetto il saggio si incentra) il personale approccio dei singoli giudici al diritto straniero, in particolare alla giurisprudenza straniera, che non genera di per sé un obbligo di conformità ad essa da parte delle corti nazionali, ma che è comunque considerata fonte di ispirazione e legittimazione in varia misura delle pronunce dei giudici supremi. Questo scenario delinea un approccio alla comparazione non standardizzato, ma sostanzialmente libero e, dunque, naturalmente complesso da ricostruire, ma al contempo aperto alla recezione delle sollecitazioni provenienti dal diritto alieno; peraltro, esso rifugge dall’interpretazione originalista dei testi normativi volta a guidare l’attività ermeneutica alla luce della ricostruzione dell’intento del legislatore, e dal criterio interpretativo dell’expressivism che esalta l’impronta che le origini storiche di un ordinamento gli conferiscono, e condivide il carattere funzionale dell’interpretazione che volge all’analisi della funzione che norme e istituti giuridici svolgono in uno specifico sistema giuridico e sociale al fine dell’evoluzione dinamica dell’ordinamento interno.
Puglia in the first half of the forties was a cultural basin ripe for the organization of a Congress of the National Liberation Committees (CLN), which would start the path to the Constituent Assembly and the Republic: the Region, in fact, was full of scholars capable of discuss all the political landscape with great skill, some of whom had the opportunity to compete in this great cultural reservoir that was then the publisher Laterza and, for some, the same Laterza’s private house under the inspiration of Benedetto Croce. Among the names of contributors to the editions Laterza appeared figures or leaders of left and extreme left groups, scholars and researchers of various disciplines, as well as addresses of editorial policy, albeit far from the masses, were secondary school teachers and liberal academics. The same books, in fact, formed at the same time liberals, socialists and communists, idealists and materialists, all political and cultural figures central to anti-democratic era on the eve of World War II and then to the Democratic Puglia.
Il volume si propone di esaminare la complessa interazione tra centri e periferie del potere nell’esperienza britannica muovendo dal persistente convincimento, per richiamare le parole di Harold J. LASKI in The Problem of Administrative Areas, che «[t]he local government has been successful in securing those common needs exactly as parliamentary government has been successful in securing the common freedoms». Le relazioni intergovernative nel Regno Unito prendono forma sul presupposto che le autonomie locali non sono mere risultanti di atti di delega centrale o di statuizioni parlamentari, ma sono comunità organizzate risalenti alla dimensione pre-statale, formazioni sociali prima ancora che enti di organizzazione, nel quadro di un’antica tradizione di spontaneo autogoverno. Ciò contribuisce a disegnare un sistema di organizzazione territoriale del potere condizionato dalla vocazione democratica delle autonomie locali, che attribuisce loro un potere di contrattazione politica trascendente le attribuzioni risultanti dal dato giuridico-formale. Il local government è dimensione di sintesi del formalismo giuridico e di uno spiccato pragmatismo che forgia un sistema di relazioni suscettibile di declinare variabilmente la forma di Stato e la forma di governo. Si tratta di una categoria storica incomparabile a qualsivoglia esperienza di governo locale altrove configuratasi; pur tuttavia, lo studio delle sue interazioni con il policentrismo britannico offre una prospettiva, utile all’osservatore straniero, di composizione della tensione tra sempre più pronunciate istanze volte all’acquisizione di maggiore autonomia da parte degli enti locali e politiche centraliste fondate sulle esigenze di contrasto della crisi economica.
Il volume raccoglie le riflessioni di giovani studiosi impegnati nella realizzazione del Progetto di ricerca “IDEA Giovani Ricercatori 2011” intitolato “IurComp. Osservatorio e Portale telematico di giurisprudenza comparata: ambiti, metodi, tecniche e prassi di inte(g)razione nell’attività di Corti costituzionali, sovranazionali e internazionali” e finanziato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (coordinatore: dott.ssa Pamela Martino). Muovendo dal presupposto che “comunicazione” è «ogni processo consistente nello scambio di messaggi, attraverso un canale e secondo un codice, tra un sistema … e un altro della stessa natura o di natura diver-sa» (v. Enciclopedia Treccani), il volume si propone di indagare il dialogo giurisprudenziale nell’area di com-mon law – con particolare riferimento alle esperienze costituzionali che tradizionalmente hanno animato e attualmente alimentano il dibattito intorno ai benefici derivanti dall’interscambio tra giudici oltre le frontiere nazionali, ovvero Stati Uniti d’America, Canada, Unione Indiana e Regno Unito – da una prospettiva di analisi critica che approfondisce il confronto interno alle Corti e la sua incidenza sulla propensione delle stesse alla comunicazione transnazionale e multilivello (ascendente e discendente), nel tentativo di individuare nuovi itinerari evolutivi del fenomeno.
Muovendo dall’esame della sentenza della Corte suprema canadese R. v. Ahmad del 10 febbraio 2011, il saggio evidenzia che se, per un verso, la recente giurisprudenza della Corte suprema canadese dimostra che l’operazione di conciliazione delle esigenze di segretezza e di garanzia del giusto processo non può circoscriversi ai procedimenti giudiziari, ma deve coinvolgere il Legislatore in ordine al ripensamento del sistema di intelligence al fine di favorire a monte la disponibilità delle prove segretate in sede processuale, per altro verso rievoca il confronto tra Esecutivo e Giudiziario accrescendone la complessità: con la pronuncia relativa al caso Ahmad la Corte suprema affida l’operazione di bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti al rapporto di forze tra trial judge e dell’Attorney General che non è di per sé garanzia di una corretta amministrazione dei procedimenti per reati di terrorismo, a fronte della possibilità, scartata dal Legislatore, di affidare al giudice penale il potere di revisione dell’order emesso dalla Corte federale. Ciò detto, la tensione tra Esecutivo e Giudiziario in materia di sicurezza è indice del buon funzionamento di una democrazia in quanto veicolo di garanzia contro lesioni arbitrarie dei diritti individuali; di contro, in sua assenza il potenziamento di misure di protezione contro il terrorismo abbasserebbe le difese contro provvedimenti arbitrari dell’Esecutivo. Tuttavia, con riguardo all’operazione di bilanciamento tra garanzia di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, il sistema canadese si limita ad adottare ancora una linea morbida di gestione delle criticità della lotta al terrorismo disattendendo parzialmente le aspettative da tempo dichiarate.
La sentenza in commento (Corte di giustizia dell’Unione europea [Grande sezione], sentenza 21 dicembre 2011, causa C-27/09 P, Repubblica francese c. People's Mojahedin Organization of Iran, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea), che sostanzialmente ribadisce principi di coordinamento tra ordinamenti già fissati nella giurisprudenza comunitaria tesa alla composizione della tensione tra istanze di sicurezza e istanze di potenziamento della garanzia delle libertà fondamentali, contribuisce a chiarire le criticità procedurali che, a livello nazionale e comunitario, acuiscono la tensione tra le istanze suddette e ne ostacolano lo sviluppo unitario.
La pronuncia della Corte suprema del Regno Unito in commento costituisce per i giudici supremi l’occasione per avanzare limiti alle immunità parlamentari e accrescere i poteri del Giudiziario. Infatti, benché la sentenza non sorprenda per il dispositivo, indubbiamente contribuisce all’accentuazione del potere delle corti rispetto al Parlamento. Emerge, con evidenza, che la ricerca dell’equilibrio tra il riconoscimento delle immunità parlamentari e la tutela dei diritti individuali conduce all’ampliamento del potere delle Corti e ad una progressiva delimitazione dei poteri parlamentari. In sostanza l’operazione di bilanciamento operata dal Giudiziario conduce progressivamente all’ampliamento dei suoi poteri e alla crescente legittimazione della sua interferenza con il potere legislativo ed esecutivo. Tale sentenza dimostra lo slancio del giudiziario – rispetto al quale l’istituzione della Corte suprema non costituisce un’innovazione sostanziale, ma solo formale in termini di indipendenza rispetto agli altri poteri – nell’operare come moderatore dell’attività parlamentare ed esecutiva: peraltro, il principio della supremacy of Parliament e la preclusione alle corti del sindacato degli atti del potere legislativo escludono che la Corte suprema possa concepirsi come Corte costituzionale del Regno Unito e contribuiscono a individuare le ragioni della sua istituzione nell’esigenza di sancire l’indipendenza e l’imparzialità del potere giudiziario rispetto ai poteri legislativo ed esecutivo.
La tutela sostanziale del segreto di Stato si traduce nel Regno Unito in una garanzia processuale fondata sull’istituto tradizionale del Crown privilege, oggi noto come Public Interest Immunity (PII), privilegio governativo che consente di precludere, per ragioni di public interest, l’esibizione come prova in giudizio (civile o penale) di documenti segretati: si tratta di un’eccezione al principio del common law inglese in base al quale le corti di giustizia possono ordinare l’acquisizione, come prova in giudizio, di closed documents la cui segretezza è tesa a preservare il public interest comprensivo, tra le sue numerose accezioni, della sicurezza nazionale. Il Governo appone il PII certificate a documenti coperti da segreto qualora ritenga, appunto, la loro esibizione in giudizio lesiva del public interest. Il saggio si propone, dunque, di esaminare l'evoluzione della produzione giurisprudenziale in tema di bilanciamento tra le due accezioni del public interest alla corretta amministrazione della giustizia e alla garanzia di segretezza di informazioni potenzialmente lesive della sicurezza nazionale.
La costituzione del Regno Unito non si condensa per iscritto in un'unica carta, ma sistematicamente vi avviene che singoli atti, per lo più rientranti nel capace alveo della statute law, producano effetti plurimi che amplificano la loro portata innovativa coinvolgendo altre dimensioni dell’ordinamento. È tale il caso del Constitutional Reform Act 2005, tipico intervento legislativo ad ampio spettro che si inserisce nel quadro della vasta ondata riformatrice avviata dalle amministrazioni neolaburiste guidate da Tony Blair, alla cui azione si debbono una radicale trasformazione della posizione costituzionale del Lord Chancellor e l’istituzione della Supreme Court of the United Kingdom. L'articolo si propone di esaminare la giurisprudenza della Supreme Court nel suo primo biennio di attività, individuandone criticità e prospettive evolutive.
Il saggio esamina la giurisprudenza della Corte Suprema del secondo biennio che, anziché marcare una netta discontinuità rispetto agli orientamenti della Camera dei Lord, fa registrare una tendenza all’incrementalism offrendo un’interpretazione evolutiva e moderatamente innovativa della Constitution che si traduce nella mera applicazione di principi tradizionali a nuove fattispecie e nella parallela definizione di uno spazio di creatività giudiziaria dai confini sfumati. Il nesso tra passato e presente è rilevabile nel 2011- 2012, prima ancora che dal contenuto delle sentenze della Corte Suprema – che vede l’attività dei giudici supremi giungere a regime rispetto al biennio iniziale 2009-2010 nel quale l’avvicendamento tra tradizione e innovazione giustificava di per sé il persistente ancoraggio ai crismi tradizionali –, dalla struttura delle pronunce e dall’attenzione riservata al tema nel dibattito interno al consesso. Il nuovo approccio ispirato al principio di trasparenza, infatti, ha condotto ad una sorta di decostruzione delle pronunce che, anziché agevolarne la comprensione da parte di analisti e dottrina, ha alimentato il dibattito critico intorno alle modalità di formulazione delle sentenze , al percorso volto alla determinazione delle decisioni, nonché al ruolo dell’opinione dissenziente.
L’attuazione della normativa comunitaria in materia di immigrazione illegale in direzione della tutela dei diritti e, al contempo, dell’esigenza di controllare l’immigrazione, se, per un verso, evidenzia la tendenza degli Stati membri a preservare la propria competenza sulla disciplina degli aspetti sostanziali, per altro verso sottolinea l’inadeguatezza degli strumenti nazionali di contrasto del fenomeno rispetto agli obiettivi generali di sicurezza, in particolar modo sul terreno degli aspetti amministrativi e delle garanzie processuali. In tale quadro vanno inseriti la direttiva rimpatri e il percorso giurisprudenziale della Corte di Giustizia conclusosi con la sentenza in commento. La sentenza della Corte di Lussemburgo in commento [Corte di Giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione] sentenza 28 aprile 2011, causa C 61/11 PPU) si pone in linea di continuità con la paventata illegittimità comunitaria delle norme incriminatrici del Testo Unico in materia di immigrazione.
On 5 May 2011, at the election for the Holyrood Parliament, the Scottish National Party won 69 of the 129 seats. This success gave the SNP government a mandate to hold a referendum, long promised, allowing Scotland to secede from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Holyrood chose 18 September 2014 for the referendum when, with an astonishing 85% of the registered voters taking part, 44.7% favoured seceding from the Union, 55.3% remained loyal. This article discusses the constitutional significance of the referendum and its legal and political consequences.
Il saggio si propone di esaminare preliminarmente la normativa e la giurisprudenza comunitarie in materia di parità di genere, considerando che l’Unione europea ha fortemente contribuito a promuovere un uniforme grado di realizzazione della parità dei sessi negli Stati membri: numerose sono, infatti, le raccomandazioni agli Stati volte all’adozione di misure di riequilibrio della rappresentanza politica femminile, nonché le pronunce della Corte di giustizia che, malgrado i riferimenti normativi lacunosi, si è pronunciata sul tema nella particolare flessione relativa all’accesso al mercato del lavoro e alla parità retri-butiva. La seconda parte del saggio volge all’analisi della ricaduta nell’ordinamento interno delle direttrici comunitarie in tema di parità di genere, con particolare riguardo al profilo della rappresentanza politica.
The matter of territorial modifications in the United Kingdom concerns the local government. The normative context describes a system in which a territorial modification doesn’t mean necessarily local boundaries’ changes; it means essentially the district’s abolition within the county area’s boundaries which don’t result moved. It’s an aggregative phenomenon which begins from a structural review of the local government system and overproduces internal administrative and electoral reviews: this is the case of the recent unitary authorities’ institution.
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