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Paolo Pardolesi
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: societa', ambiente,culture
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/02 - Diritto Privato Comparato
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
La sentenza in oggetto, in tema di quantificazione del danno da illecito sfruttamento del c.d. right of publicity, avalla la possibilità di rilevare, nella trama dell’apparato rimediale nostrano, una funzione non meramente compensativa.
One locus classicus of comparative analysis, with regard to different approaches to the problem of quantum of damages, is the consistent gap between remedial solutions available in the Italian legal context and those adopted in common law. In the Italian judicial system, as in the majority of civil law systems, the concept of compensation is prevalent, to the exclusion of any function of punishment or sanction; whereas a salient feature of the common law is the principle that no-one should be able to benefit or profit from illicit conduct, so that the use of remedial instruments which include a considerable element of punishment and/or sanction has become over time indispensable. However, setting out a framework which can adapt to unforeseen exigencies, while remaining deeply rooted in the fundamental quest for ‘actual’ justice, calls for a mode of thinking ‘outside the square’, if necessary beyond the usual models. Therefore, although in Italy the area of the law concerned with the workability of a legal instrument capable of giving the victim the possibility to recover the profit accrued by the perpetrator of the illicit act must be compatible with the ‘macro-area’ of compensation for damages, it must be acknowledged that the role of forerunner has been assumed by industrial law that has demonstrated a propensity for investigating and developing innovative legal solutions. For these reasons our field of enquiry will necessarily focus on aspects related to the relationship between the infringement of IPRs and compensatory damages.
Il saggio espone i risultati di una succinta ricerca in chiave di Economic Analysis of Law (EAL) sugli strumenti rimediali da breach of contract, fornendo uno spaccato delle sue potenzialità funzionali come strumento d’indagine del diritto ‘interculturale’. La multiculturalità che connota l’esperienza socioeconomica globale fa sì che gli operatori del diritto siano chiamati ad interpretare le continue trasformazioni del mondo contemporaneo al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze provenienti dai soggetti che pianificano la propria attività personale ed economica oltrepassando i confini geografici e giuridici degli ordinamenti nazionali. L’EAL non fornisce tutte le risposte, ma aiuta a formulare le domande che contano.
La controversia promossa dal Comune di Pieve Emanueleper il ristoro del danno ambientale subito in relazione ai fatti di corruzione (accertati con sentenza definitiva) nel corso dell’operazione immobiliare Golf Club Tolcinasco, offre il destro per ribadire come, l’entrata in vigore della L. 97/2013, abbia determinato la definitiva esclusione della liquidazione del danno ambientale. Ciò nonostante, il giudice può ancora conoscere della domanda pendente in applicazione della nuova formulazione dell’articolo 311 del D.Lgs. 152/2006 – come modificato prima dall’articolo 5-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 135/2009 e poi dall’articolo 25 della L. 97/2013 – individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di loro omessa o imperfetta esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati.
Il lavoro che qui presento risponde, innanzi tutto, all’esigenza di tirare le fila (e, per quanto possibile, di mettere in ordine la ridda di tasselli raccolti nell’arco) di un processo di ricerca (iniziato nel 2001 presso il Rotterdam Institute of Law and Economics, quando, sotto la guida di Roger Van den Berg, muovevo i primi passi sulle controverse tematiche sottese alla quantificazione dei damages awards) volto ad analizzare l’incidenza della natura punitivo/sanzionatoria degli strumenti rimediali (quali i punitive e i disgorgement damages) tanto nell’ambito del tort law quanto in quello del contract law. Per altro verso, aspira a chiudere il cerchio innescato da una delle preziose conversazioni tenute, durante il mio periodo di studio come official visiting researcher presso la Yale Law School, con Guido Calabresi circa la legittimità di tali strumenti rimediali nell’ambito dei civil proceedings e, più in particolare, sulla maggiore predisposizione dello strumento dei disgorgement damages ad operare –in virtù della sua natura para-sanzionatoria— come rimedio da inadempimento contrattuale. Del resto, proprio la caratterizzazione quasi punitive di tale istituto rimediale parrebbe prospettarne l’applicabilità in frangenti ove l’irrogazione del full punishment (vero discrimen tra le due categorie rimediali in oggetto) risulta impensabile. Prova ne sia il fatto che i disgorgement damages, prestandosi ad un’estensione comunque limitata in termini di quantificazione (ovvero costituendo un indice di commisurazione del cd. full punishment caro ai punitive damages), non solo circoscriverebbero la discrezionalità della corte (con tutti i connessi rischi di capricious over-punishment), ma, per di più, proibirebbero la retention di un profitto individuale frutto di un illecito. Proprio queste sfumature teleologiche hanno generato, negli ambienti di common law, non poche perplessità che meritano di essere approfondite alla luce dei differenti approcci teorici. Sulla scorta di tali considerazioni, poi, matura una sfida concettuale (di questo si tratta, in fin dei conti) che conviene raccogliere avvalendosi delle nuove indicazioni metodologiche, alimentate, appunto, dall’analisi comparativa: ossia, intraprendere una ricognizione dalla marcata impronta omologativa con l’esperienza giuridica italiana al fine di fare chiarezza circa la possibilità che lo strumento della cd. retroversione degli utili (ex artt. 125 C.P.I. e 158 l.a.) sia in grado di ricoprire il ruolo di legal response che nei sistemi di common law viene riconosciuto sia ai disgorgement che ai punitive damages. In questa prospettiva, sarà opportuno prendere le mosse dalla considerazione che fra i loci classici della comparazione figura, con grande evidenza, la contrapposizione (per ciò che concerne il differente approccio alla quantificazione del danno) tra le soluzioni rimediali elaborate nella realtà giuridica nostrana (che, tradizionalmente, al pari della maggioranza dei sistemi di civil law, articolandosi su una natura prevalentemente compensatoria, esclude qualsivoglia possibilità di riconoscere diritto di cittadinanza ad una funzione puntivo/sanzionatoria) e quelle adottate nella realtà di common law (ove, reificandosi il principio in forza del quale a nessuno dovrebbe essere concessa la possibilità di trarre giovamento dal compimento di una condotta illecita, l’impiego di strumenti rimediali cui sia ascrivibile una rilevante natura punitivo/sanzionatoria è divenuto un ‘must’ irrinunciabile al fine di ovviare alla zona d’ombra prospettata dalla teoria gius-economica classica in cui il fine –realizzare, anche a scapito della certezza e della stabilità degli scambi economici, un rilevante profitto, frutto tanto di una migliore allocazione del bene in capo al soggetto che gli attribuisce il valore più elevato quanto di una completa internalizzazione dei costi proiettat
L'Autore, prendendo le mosse dalla decisione posta in essere dal Supremo collegio in tema di risarcimento del danno da inadempimento (sulla scorta della quale l'acquisto aliunde di quanto costituiva oggetto della prestazione promessa, al fine di evitare o contenere il pregiudizio da lucro cessante, deve ritenersi compreso nell'ambito dell'ordinaria diligenza cui il creditore è tenuto ex art. 1227, 2° comma, c.c.), conduce una riflessione, per un verso, intorno al rapporto che intercorre tra i due commi dell'art. 1227 c.c. e, per l'altro, sulla linea di confine tra evitabilità del danno ed esigibilità del comportamento a carico del creditore.
La nota, sulla scorta della ricognizione di una decisione opinabile, mette in evidenza taluni punti di criticità connessi all’applicazione allargata della disciplina della responsabilità da attività pericolose.
Gli AA., prendendo spunto da una controversa decisione adottata dal giudice di pace di Taranto in tema di diritto di cronaca, si soffermano sulle inevitabili restrizioni imposte dal possibile sconfinamento nel diritto di diffamazione, da un lato, e dal rischio di incorrere nel risarcimento dei danni da lesione della reputazione, dall'altro.
The author, moving from the consistent gap between remedial solutions available in the Italian legal context (based on the prevalent concept of compensation) and those adopted in common law (in which a considerable element of punishment and/or sanction has become over time indispensable), conducts an examination on the academic and jurisprudential elaborations regarding the new remedies provided by so-called restitution of the illicit profits that –following the framework of the disgorgement damages— gives the victim the possibility to recover the profit accrued by the perpetrator of the illicit act. In other words, a new dimension has been added to the ‘normal’ dynamics of the assessment of damages for actual loss and loss of profit; in relation to the latter, it is similar to the general rule, but is nevertheless absolutely innovative, even eccentric, when compared with past approaches. The calculation now covers not only the earnings lost by reason of the illicit activity of another, but also includes an estimate of the amount that such activity earned for the perpetrator of the illegal conduct.
L'A, muovendo dalla sentenza in oggetto (in forza della quale le astreintes non contrasterebbero con l'ordine pubblico italiano), effettua un'analisi sulla natura polifunzionale ascrivile alla responsabilità civile.
La sentenza in epigrafe, consentendo all’A. di effettuare una ricognizione su un duplice profilo problematico in materia di liberalità (quello concernente la nullità della donazione di cosa altrui, con tanto di ricaduta sulla sua attitudine a costituire titolo idoneo per il perfezionamento di un acquisto a non domino ex art. 1159 c.c.), offre lo spunto per verificare se un qualche suggerimento innovativo possa pervenire dall’analisi delle soluzioni adottate in un’esperienza pragmatica quale quella di common law, dove — sia detto per inciso — i temi della donazione e della promessa non reciprocata sono stati affrontati con approcci (e soluzioni) alla prova dei fatti rivelatisi assai più flessibili.
Il saggio ripercorre la parabola della Law & Economics valorizzando la sua inclinazione a riguardare il fenomeno giuridico in relazione ai suoi effetti (e, quindi, come un sistema di incentivi che influenza il comportamento delle persone e può raggiungere determinati obiettivi). L'obiettivo è quello di descrivere succintamente alcuni scenari, presenti e futuri, dell'Analisi economica del diritto
In margine ad una vicenda di ordinaria e squallida follia urbana, l’autore rimarca incertezze e incongruenze connesse ad una valutazione di responsabilità dei genitori che sia fatta discendere esclusivamente dagli effetti/risultati educativi e ribadisce l’opportunità di far leva su un modello di responsabilità oggettiva.
L'autore --conducendo una ricognizione dell'evoluzione/affermazione della Corte della Cancelleria nel sistema giuridico inglese-- si sofferma nell'analisi delle problematiche sottese alla complessa coesistenza tra equity e common law.
Analisi --in chiave comparativa (ed in particolare con il sistema giuridico nostrano)-- dello strumento rimediale dei punitive damages (ovvero di quell'articolazione risarcitoria che, conferendo alla vittima l'opportunità di ottenere una sanzione esemplare nei confronti di chi ha commesso in mala fede un atto particolarmente grave e riprovevole, presegue non solo l'obiettivo di combattere la realizzazione di profitti attraverso il comportamento illecito ma anche di evitare che altri soggetti siano incentivati al perseguimento di comportamenti analoghi).
Il trust, costituendo una delle più importanti creazioni dell'equity [in forza della quale una persona (il cd. settlor of the trust) stabilisce che alcuni beni del suo patrimonio vengano amministrati da uno o più soggetti (ossia i trustees) nell'interesse di uno o più beneficiari (i cd. cestuis que trust)], si impone come un affascinante modello di circolazione micro-comparatistica in grado (anche grazie all'avvento della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985) di varcare i confini geografici del common law per trovare applicazione nei sistemi di civil law.
L’avvento del Codice di proprietà industriale ha introdotto alcuni rilevanti elementi di novità nella disciplina dei marchi tradizionalmente articolata intorno alla duplice fattispecie costitutiva a tipo alternativo del marchio registrato (caratterizzato dalla registrazione) e di quello non registrato (contrassegnato dall’uso). Il legislatore – riunendo nell’unica categoria dei diritti di proprietà industriale tanto i diritti ‘titolati’ (ovvero quelli originati da brevettazione o registrazione) quanto quelli ‘non titolati’ (fra i quali rientra il marchio non registrato)— ha raggiunto il duplice risultato di sottrarre il marchio di fatto alla disciplina sanzionatoria fondata sulla norma repressiva della concorrenza sleale e, per altro verso, di assicurare allo stesso l’apparato sanzionatorio predisposto a protezione di tutti i titoli di proprietà industriale. Pertanto, sebbene la disciplina di fatto presenta larghi tratti differenziali rispetto a quella del marchio registrato, è indubbio che la sua protezione ne emerge rafforzata e che il Codice di proprietà industriale rappresenti un momento di valorizzazione.
Nei sistemi di common law, l'istituto del promissory estoppel --perseguendo l'obiettivo di limare le spigolosità della consideration-- impedisce all'autore della promessa la possibilità di ritirarla nel caso in cui essa abbia giustificato l'affidamento del promissario (sicché sarebbe contrario a giustizia non darvi esecuzione). In questa prospettiva, l'opera di omologazione (con l'esperienza giuridica italiana) viene condotta con la disciplina della promessa unilaterale e con quella della culpa in contrahendo.
Il presente lavoro analizza il tema degli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione civile, considerando il ruolo che il controllo di gestione assume nella verifica dei requisiti individuati dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 99/3 quali discriminanti per il riconoscimento di situazioni che possono minare la naturale competitività nei diversi settori. I predetti requisiti si sostanziano nell’applicazione del test dell’operatore in un’economia di mercato (cosiddetto “test MEO”) nell’ambito delle relazioni tra una società di gestione aeroportuale ed un vettore aereo, con l’obiettivo di verificare la redditività degli investimenti effettuati con utilizzo di finanza pubblica al fine di scongiurare l’ipotesi di un vantaggio economico che un’impresa potrebbe ottenere dall’erogazione di un finanziamento selettivo di tipo pubblico; finanziamento che, in quanto tale, potrebbe falsare il livello di concorrenza presente in un settore specifico quale quello in esame. Il presupposto della predetta comunicazione appare essere l’esistenza nel settore in esame, di una elevata percentuale di strutture aeroportuali di proprietà pubblica (confermato dalla stessa Commissione Europea) che, in quanto tali, fondano la loro capacità finanziaria proprio sulla disponibilità di risorse pubbliche. Per tale ragione si è reso necessario un inquadramento giuridico, di fatto propedeutico all’analisi di un caso aziendale, il caso della società di gestione aeroportuale con capitale prevalentemente pubblico, “Aeroporti di Puglia Spa”, società che ha evidenziato investimenti finalizzati a rafforzare la strategia di posizionamento competitivo fondata sul traffico low cost. L’obiettivo del lavoro è quello di fornire, con l’ausilio di un case study, uno strumento di supporto per le imprese di gestione aeroportuale ai fini della valutazione del test MEO nell’ottica di verificare, ovvero scongiurare, la circostanza che investimenti effettuati con risorse pubbliche possano ricondursi alla fattispecie degli “aiuti di stato” e, di conseguenza, “falsare” i meccanismi di concorrenza in un contesto competitivo. A tal fine è risultata indispensabile una ricognizione degli strumenti di cost accounting e di controllo di gestione, che, a diverso titolo, la disciplina degli aiuti di Stato ha interessato nel suo percorso evolutivo nel settore dell’aviazione civile. Il modello a cui si è giunti con l’ausilio della contabilità regolatoria è supportato dall’adozione di principi di finanza operativa unitamente alla considerazione di un indicatore, il WACC (weighted average cost of capital), ovverosia il costo medio ponderato del capitale, che nel settore in esame appare essere determinante per la definizione dei prezzi applicabili dal gestore nella vendita di servizi alle compagnie aeree.
L'A., muovendo dalle peculiarità individuabili nella sentenza in commento in tema di doppia alienazione immobiliare, pone l'accento sulle problematiche sottese al risarcimento a matrice punitiva/sanzionatoria effettuando una comparazione con le soluzioni elaborate nell'esperienza giuridica nordamericana.
l’Autore —esaminando criticamente il ‘principio’, che si vuole innervato nel nostro ordinamento giuridico, secondo cui alla responsabilità civile è ascrivibile esclusivamente una finalità riparatoria— pone l’accento sul rilevante ampliamento del perimetro di controllo giurisdizionale sulle sentenze straniere posto in essere dalla Cassazione attraverso la richiesta, ai fini della delibazione, che nelle stesse venga contenuta la causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale eccedentaria rispetto alla richiesta attorea.
La sentenza in epigrafe, in tema di risarcimento del danno dovuto a immissioni acustiche insostenibili, statuendo la possibilità di assicurare alla vittima della condotta illecita un ristoro tanto per i danni patrimoniali quanto per quelli non patrimoniali,offre il destro ad una riflessione sulle implicazioni rimediali di un siffatto conflitto tra usi incompatibili di proprietà vicine.
L'A., ripercorrendo l'evoluzione della funzione ascrivibile alla responsabilità civile (alla luce delle altalenanti decisioni assunte dalla nostra Suprema corte), si sofferma nell'analisi dell'ultima pronunzia posta in essere dalle Sezioni Unite: la funzione punitivo/sanzionatoria non è più da considerarsi una mera 'chimera' ma un elemento imprescindibile della natura polifunzionale della responsabilità civile.
Alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al suo sistema le funzioni di deterrenza e quella sanzionatoria. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto nordamericano dei risarcimenti punitivi purché la sentenza che li commina sia stata resa su basi normative che ne garantiscano la tipicità, la prevedibilità e la proporzionalità, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico.
Con la sentenza in oggetto la Suprema corte sfiora, senza entrare nel merito (per motivi procedurali, connessi alla erronea o insufficiente formulazione dei quesiti di diritto relativi ai motivi di ricorso articolati), la tematica del rapporto complesso tra tutela della privacy, uso di tecniche invasive per la raccolta di informazioni e limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione.
La sentenza in commento, relativa a un caso di acquisizione con modalità improprie del consenso informato, rappresentando una summa dei principi espressi nel corso degli anni dalla S.C. in tema di attività medico-chirurgica e consenso informato, offre il destro per formulare un'attenta ricognizione in merito al fondamento normativo, alle caratteristiche, alla modalità di acquisizione e agli aspetti processuali ad esso sottesi
L'A. esamina le problematiche sottese alla possibilità che gli eredi di un personaggio noto possano chiedere i danni patrimoniali e quelli morali derivanti dall'illecita utilizzazione pubblicitaria dell'identità personale di quest'ultimo.
L'A., attraverso l'analisi della sentenza in con cui il tribunale capitolino si pronuncia in termini negativi sulla richiesta di ottenere la deindicizzazione di notizie di cronache rinvenibili sul web attraverso un noto motore di ricerca, si sofferma sulle difficoltà di bilanciare il diritto all'oblio con l'interesse pubblico all'informazione
Il presente contributo intende tratteggiare le peculiarità di un modello microcomparatistico dotato di assoluto ‘prestigio’ (inteso nell’accezione cara a Rodolfo Sacco) quale il trust. Per questa via, gli autori si sono proposti di scandagliare sia l’evoluzione dell’istituto in oggetto nella realtà che lo ha tenuto a battesimo (quella anglosassone,) sia le modalità con le quali il fenomeno di legal trasplant si è attuato nei sistemi estranei alla tradizione di common law. In particolare — facendo tesoro tanto del naturale ponte verso la nostra esperienza giuridica rappresentato dalle giurisdizioni miste (quali la Scozia, il Quebec e il Sudafrica) quanto del punto di contatto con la fiducie francese —, la riflessione si spingerà sino all’analisi della proposta scientifica elaborata da Maurizio Lupoi (il cd. contratto di affidamento fiduciario) che, bypassando tutti i precedenti tentativi (falliti) di riforma legislativa, si sviluppa attraverso il recupero di alcune potenzialità del nostro diritto civile fornendo un’alternativa valida (e certa in termini di regole) all’istituto del trust.
A testimonianza di una prassi giudiziale che va ormai sedimentandosi senza scosse, la sentenza si schiera in favore di una ricostruzione della responsabilità da cosa in custodia in termini oggettivi e offre il destro per una succinta analisi dei principali elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2051 c.c. e dei pas-saggi essenziali che scandiscono la valutazione dell’onere probatorio a carico delle parti.
L'Analisi Economica del Diritto prospetta una teoria del comportamento che può essere impiegata per interpretare e valutare l'efficienza delle regole giuridiche e si propone di illustrarne alcune ricadute effettuali (sfruttando l'integrazione tra logica giuridica e comportamenti di rilievo economico). L'indagine si appunta sui maggiori settori del diritto privato (proprietà, contratti e responsabilità civile), fornendo una visione comparativa dei principali punti di contiguità e di difformità tra l'esperienza giuridica statunitense è quella italiana.
Promissory estoppel took shape in the nineteenth century to smooth out the rigidity of the doctrine of consideration: it is possible to suggest that promissory estoppel provides a valuable investment protection mechanism in so far as it bars the promisor from opportunistic withdrawal of his undertaking when it can be expected that the promisor’s behaviour has induced the justified reliance of the promisee (so that ignoring such reliance would be contrary to justice). Nevertheless, it simultaneously poses the problem of the adequacy of such a protection, especially where there is a margin for trading ex-post which would render the imposition of liability unnecessary. Therefore, we will see that the focus shifts from the reasonableness of the conduct during the negotiations and moves in the direction of the obligation to act in good faith. This being the original inspiration, the theory has seen further developments in North America, which created an exception and became, to a greater extent, an alternative principle to the traditional theory of consideration based on the bargaining principle (which requires that there be some type of exchange bringing value, monetary or otherwise, to both parties). Therefore, although the traditional version of promissory estoppel relaxes the rigor of this approach emphasizing the element of induced reliance, the new course marks a sharp break from the traditional approach. In a broader view, the idea is that the unilateral promise is intended precisely to reassure the beneficiary about the seriousness of the undertaking and, consequently, to induce him to act on another’s commitment. Thus, the focus shifts from the reliance of the recipient to the willingness of the promisor to assume the commitment. As a result, promissory estoppel ceases to appear as an exception and becomes, to a greater extent, an alternative principle to the traditional theory. From the comparative scholar’s perspective this picture is particularly intriguing and filled with fascinating suggestions. The counter-intuitive possibility of identifying the unilateral promise as a bargaining configuration (which revolves around the idea that the promisor wants to stress the seriousness of the commitment) or as an essential requirement of pre-contractual obligation (where it is closely linked to the desire to protect the expectation created in the promisee) requires some crucial theoretical articulations to be reconsidered. The following notes are the first steps on the path towards uncovering and examining this complex conceptual chain.
The essay explores the counterintuitive possibil- ity of identifying the unilateral promise as a bar- gaining configuration or as an essential re- quirement of pre-contractual obligations, and ties to briefly describe the solution adopted in the ‘mixed’ jurisdictions of Scotland and Louisi- ana, that, on one hand, offer a remarkable recap of the legal traditions of common law and civil law and, on the other, emphasize the conceptual dichotomy relating to the institute of promissory estoppel, despite the fact that the doctrine of consideration has a reduced leeway in the two legal experiences.
L'Autore -- attraverso una ricognizione del complesso rapporto intercorrente tra la responsabilità civile e le altre fonti di obbligazioni -- si sofferma sull'analisi della figura del cd. arricchimento da fatto e delle problematiche giuridiche ad essa sottese.
L'autore, muovendo dall'analisi dell'evoluzione degli artt. 125 c.p.i e 158 l.a., effettua una attenta ricognizione concernente le problematiche individuabili nelle pieghe del concetto di arricchimento da fatto illecito e dello strumento rimediale della retroversione degli utili.
Gli autori, attraverso una ricognizione dei casi in cui la Suprema Corte ha ritenuto adempiuto l’onere probatorio a carico dei genitori per andare esenti da responsabilità per l’illecito del figlio minore, evidenziano la labilità, al limite del controintuitivo, delle motivazioni addotte, al fine di rimarcare come quella richiesta dall’interpretazione ricevuta dell’art. 2048 c.c. sia una prova “diabolica”, destinata a produrre risultati conflittuali in ragione dell’opera di precomprensione dei giudici; e rimarcano come questo stato di cose deponga in pro dell’opportunità di optare per un modello di responsabilità oggettivo.
Il provvedimento genovese offre il destro per una succinta ricostruzione della genesi della retroversione degli utili ex art. 125 C.P.I., autentica new entry nel panorama degli strumenti rimediali, al fine di verificarne i punti di contatto con i disgorgement damages e di divisare una prima analisi delle problematiche sottese ai profili di commisurazione del risarcimento.
L'autore, prendendo le mosse dalla rilevante contrapposizione per ciò che concerne il differente approccio alla quantificazione del danno tra le soluzioni rimediali domestiche (prevalentemente compensative) e quelle adottate in common law (in cui l’impiego di strumenti rimediali cui sia ascrivibile una rilevante natura punitivo/sanzionatoria è divenuto irrinunciabile), conduce una ricognizione sulle rielaborazioni di matrice dottrinale e giurisprudenziale concernenti la nuova prospettiva rimediale della cd. ‘retroversione degli utili’ (ex art. 125 C.P.I. e 158 l.a.) che –sulle orme dei disgorgment damages— riconosce alla vittima la possibilità di recuperare il profitto realizzato dall’autore della condotta illecita. In altre parole, nella ‘normale’ dinamica dell’apprezzamento del danno emergente e del lucro cessante, viene inserita, con riguardo alla seconda voce, una dimensione affatto innovativa, di carattere eccentrico rispetto al passato. Non più soltanto ciò che non è stato possibile guadagnare in ragione dell’altrui attività illecita, ma anche una misura di computo ritagliata sui proventi che quella stessa attività ha schiuso all’autore della condotta contra legem.
In questo lavoro l'A. effettua una attenta ricognizione della disciplina della licenza di marchio cercando di mettere in risalto le principali novità intorodotte con la riforma legislativa posta in essere con il d.lgs 4 dicembre 1992 n. 480
L'A., muovendo dalle complesse problematiche individuabili nelle pieghe della disciplina della responsabilità da prodotto difettoso, provvede ad effettuare un'attenta ricognizione in chiave comparativa e gius-economica delle soluzioni prospettate sia negli ambienti di common law che in quelli di civil law.
Gli Autori -- prendendo le mosse dalla considerazione che in caso di grave inadempimento contrattuale (consistente nell'arbitraria sospensione della fornitura di energia elettrica pur a fronte dell'avvenuto pagamento del debito da parte dell'utente) il somministratore è obbligato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, a meno che non sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile (ovvero dall'ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento) -- colgono l'occasione per effettuare una riflessione in chiave giuseconomica.
L'autore, attraverso una ricognizione della prassi applicativa del disgorgement nell’esperienza di common law, si interroga sul possibile impatto di un rimedio così connotato nel sistema giuridico italiano.
Il volume (che raccoglie i principali seminari tenuti nel corso di Diritto Privato Comparato della II Facoltà di Giurisprudenza - Taranto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro durante gli anni accademici 2007 - 2010)persegue l'obiettivo di fornire agli studenti un supporto volto ad approfondire alcuni dei profili ineludibilmente esposti al rischio di una trattazione astratta (quanto sintetica) durante le lezioni del corso. In particolare, il volume si articola in tre sezioni(Circolazione dei modelli micro-comparatistici; Responsabilità civile e Contratti) nelle pieghe delle quali, facendo impiego delle tradizionali metodologie della comparazione giuridica, sono illustrati i tratti essenziali di istituti innovativi agli occhi del giurista municipale (quali il disgorgement, i punitive damages, le class action e i trusts), nonché tematiche più esplorate (ma pur sempre attuali) sia in materia di responsabilità civile (quali la responsabilità parziaria, i danni da fumo e quelli ambientali) sia in ambito contrattuale (causa e consideration, promissory estoppel e anticipatory breach).
L’autore, attraverso una breve ricognizione della graduale affermazione di una chiave di lettura più marcatamente oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., mette in evidenza l’inutilità/superfluità del ricorso all’escamotage del dinamismo connaturato alla cosa.
The contrast between pre-contractual discipline at common and civil law represents, for the comparative scholar, a conceptual challenge that deserves to be harvested. Trying to formulate common principles capable of overcoming national laws, the European side seems to lean towards a cautious recognition of the binding nature of unilateral promise. Both the Draft Common Frame of Reference and the Principles of European Contract Law accept unilateral promises or undertakings as effective if they are ”intended to be legally binding without acceptance”. This feature may derive not only from the agreement between the parties but also from the mere willingness to assume a legal obligation, in the absence of any paradigm of reciprocal commitment. At first glance, an approach of this kind would seem to mark a break in continuity in civil law systems, which are focused on bilateral nature of the project of autonomy, as compared to common law systems based on the requisite of consideration. However, when looking deeper into the legal fabric developed in common law systems, one can find an instrument (promissory estoppel) which, in the course of its evolution, has progressively shown a predisposition to assume the role as an equivalent or even as a substitute to consideration. On this basis, promissory estoppel is not only the legal principle charged with the task of smoothing out the rigidity of the doctrine of consideration, but it also creates some kind of functional connection to the European culpa in contrahendo. Accordingly, the comparative analysis will be articulated at both the bargaining level and pre-contractual levels discounting that the elements of the two contexts may be largely overlapping in some cases, but not at all in others. The counterintuitive possibility of identifying the unilateral promise as a bargaining configuration (which revolves around the idea that the promisor wants to stress the seriousness of the commitment) or as an essential requirement of pre-contractual obligation (which it is closely linked to the desire to protect the expectation created in the promisee) requires some crucial theoretical articulations to be reconsidered.
La sentenza in epigrafe, in tema di quantificazione del danno da violazione del diritto d’autore, statuendo la possibilità di assicurare alla vittima della condotta illecita un ristoro articolato sui profitti realizzati illegittimamente, segna una tappa ulteriore nel processo di rivalutazione della natura polifunzionale della responsabilità civile.
Una ricognizione dei profili che scandiscono la natura punitivo/sanzionatoria del secondo comma dell’art. 709 ter c.p.c. induce a riflettere criticamente sul tradizionale ‘principio’ secondo cui alla responsabilità civile sarebbe ascrivibile esclusivamente una finalità riparatoria, rimarcandone il radicato DNA polifunzionale
L'autore --prendendo le mosse dalla considerazione che le categorie di errore e dolo occupano posizioni differenti nell'architettura concettuale dei vari ordinamenti--effettua una comparazione (dalla marcata impronta omologariva) tra le soluzioni adottate nella famiglia romano-germanica e quella di common law.
Nel panorama degli strumenti rimediali di common law, il disgorgement --reificando il principio in forza del quale a nessuno dovrebbe essere concessa la possibilità di trarre giovamento da un comportamento illecito-- si impone come legal response per fronteggiare le ipotesi di arricchimento da fatto illecito. L'analisi di questo modello micro-comparatistico si propone, in particolare, di verificare la sua circolazione nell'esperienza giuridica italiana.
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