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Domenico Dalfino
Ruolo
Professore Ordinario
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/15 - Diritto Processuale Civile
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Nell’accezione tradizionale l’«accesso alla giustizia» è riferito alla tutela giurisdizionale dei diritti, quale vero e proprio «pilastro della cultura legale occidentale» e dello Stato di diritto democratico e sociale nell’ambito del generale obiettivo perseguito dalle istituzioni europee di creare le condizioni di una «Europa di diritto e di giustizia». L’effettività è il canone in cui si compendia il diritto fondamentale di «accesso», al quale corrisponde il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli, soprattutto di fatto, che ad esso si frappongono e di perseguire l’eguaglianza sostanziale. Sennonché, l’«accesso effettivo alla giustizia» implica, per tutti, non soltanto: a) il riconoscimento del diritto di adire i giudici, ma anche b) il riconoscimento del diritto ad un nucleo insopprimibile di garanzie processuali, nonché c) il riconoscimento del diritto ad una forma di tutela differenziata e adeguata in ragione della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Sotto quest’ultimo profilo, la questione investe, tra l’altro, il rapporto tra tutela specifica e tutela risarcitoria. In linea teorica, non è affatto scontato che la prima – quale forma di tutela deputata a procurare al titolare del diritto le medesime utilità garantitegli dalla legge o dal contratto e non utilità equivalenti – sia l’unica in grado di assicurare una riparazione adeguata. La giurisprudenza delle Corti europee pone la questione non in termini di legittimità di una tutela di tipo meramente risarcitorio, ma di individuazione della misura, dell’entità e dei parametri maggiormente adeguati alla riparazione del danno, ferma restando l’insufficienza di un risarcimento meramente simbolico e, quindi, non dissuasivo. Invece, dall’art. 24,1° comma, Cost. sembra emergere un diverso principio in base al quale il rapporto tra tutela specifica e tutela risarcitoria si atteggia in termini di regola-eccezione. Con riguardo alle situazioni soggettive a contenuto e/o funzione (esclusivamente o prevalentemente) non patrimoniale, come quella del lavoratore a fronte di un licenziamento illegittimo, questo principio deve ricevere un’applicazione più urgente, soprattutto se raffrontato con la tendenza a monetizzare il recesso datoriale ravvisabile in talune recenti riforme, a sua volta espressione dei risultati cui sono pervenuti illustri esponenti dell’analisi economica del diritto. A ben vedere, però, la distanza tra l’impostazione europea e quella dell’ordinamento costituzionale italiano va ridimensionata. Infatti, anche se il diritto all’«effective remedy» non coincide perfettamente con il diritto alla tutela specifica, ciò non toglie che, in presenza di diritti fondamentali connessi allo sviluppo della persona e della sua dignità, la tutela non possa limitarsi al piano risarcitorio. Questo vale, in particolare, per la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, che, molto più della tutela meramente indennitaria, rappresenta un rimedio “adeguato”, “dissuasivo”, “effettivo”.
L'indagine ha ad oggetto il c.d. "governo del processo", vale a dire il potere del giudice di direzione del processo, e la sua correlazione con la posizione delle parti nel processo. Nel saggio si mette in evidenza che i rapporti tra giudice e parti non devono essere impostati in termini autoritaristici, bensì attraverso la formula della convergenza, del dialogo e della collaborazione. Questa impostazione si riflette sul problema relativo all'ordine che il giudice deve adottare nell'esame delle questioni, processuali e di merito, che vengono sollevate nel corso del processo. Le soluzioni offerte mirano a contemperare gli interessi in gioco, salvaguardando, in ogni caso, da un lato, il principio di economia processuale, dall'altro, il principio del contraddittorio.
La recente riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla l. n. 92 del 2012, ha previsto un nuovo procedimento per l'impugnativa del licenziamento - diviso in due fasi: la prima, necessaria, a cognizione sommaria; la seconda, eventuale, a cognizione piena e a carattere lato sensu impugnatorio (la quale, a sua volta, può svolgersi attraverso due gradi di merito e uno di legittimità innanzi alla Corte di cassazione) - con l'obiettivo di accelerazione della definizione delle relative controversie. Allo stesso tempo, la riforma ha modificato l'art. 18 l. n. 300 del 1970, introducendo differenti livelli di tutela del lavoratore illegittimamente licenziato, ma relegando la principale forma di tutela (la reintegrazione nel posto di lavoro) a casi specifici.
La recente riforma del mercato del lavoro (l. 92/2012) ha previsto un nuovo procedimento per l'impugnativa del licenziamento, diviso in due fasi - la prima, necessaria, a cognizione sommaria; la seconda, eventuale, a cognizione piena e a carattere lato sensu impugnatorio - con l'obiettivo di accelerare la definizione delle relative controversie. Allo stesso tempo, la riforma ha modificato l'art. 18 St. lav., introducendo differenti livelli di tutela del lavoratore illegittimamente licenziato, ma relegando la principale forma di tutela (la reintegrazione nel posto di lavoro) a casi specifici
In the international framework of provisional measures a special place has to be assigned to the arrest of ships, as specifically ruled by “Arrest Convention” of 1952 and subsequently modified by the “Arrest Convention” of 1999. Differently from other tipycal or atipycal provisional measures, the judge does not evaluate circumstances like «fumus boni iuris», «good arguable case on the merits», periculum in mora, documental evidence of the credit and so on; instead, he is called to grant the arrest just on the allegation of a maritime credit: he who has not a maritime credit, expressly numbered in the list of art. 1(1), he has not the possibility to obtain the arrest of ships and, on the other hand, he who has a maritime credit as listed, he can get the remedy with nothing but alleging his credit.
Il saggio è volto ad indagare gli elementi di diversità tra la disciplina relativa alle sentenze non definitive su questioni preliminari di merito di cui agli art. 279, 2° comma, n. 4; 310, 2° comma; 338; 360, 3° comma; 420, 4° comma, c.p.c. e 129, 3° comma; 133, 3° comma, 133 bisdisp. att. c.p.c.) e quella dei lodi non definitivi di cui agli art. 816 bis, ultimo comma; 820, 4° comma, lett. c); 827, 3° comma, c.p.c., sotto il profilo della forma, dell’efficacia, del regime di stabilità e di impugnazione. L’analisi di queste ultime disposizioni conferma il principio che, anche nel procedimento arbitrale, lo svolgimento del giudizio può essere frazionato in vista della fissazione di «momenti della procedura», nel cammino verso la decisione, «al fine di rendere possibile l’ordinato svolgimento del giudizio colla progressiva e definitiva eliminazione di ostacoli»; tuttavia, la riscontrata diversità di disciplina impedisce di adottare in ogni caso le medesime soluzioni.
Tra le controversie assoggettate alla c.d. mediazione obbligatoria il d.lgs. 28/2010 contempla quelle in materia di diritti reali, le quali sicuramente comprendono quelle relative all’acquisto del diritto per intervenuta usucapione. In dottrina e in giurisprudenza è sorto un problema interpretativo circa la possibilità di trascrivere nei registri immobiliari l’accordo di conciliazione concluso in tali ipotesi. Alle argomentazioni sostenute dall’orientamento restrittivo (tra le quali il dato testuale di cui agli art. 2643 e 2651 c.c., l’assimilabilità dell’accordo de quo al negozio di accertamento, il possibile pregiudizio dei terzi), il lavoro ne contrappone altre fondate principalmente sull’accostamento alla figura della transazione, di per sé trascrivibile ex art. 2643 n. 13 c.c. e sulla esistenza di specifici rimedi per la tutela dei terzi.
La data del 30.6.2014 segna il definitivo passaggio al regime di obbligatorietà (almeno parziale) dell'osservanza delle modalità telematiche nel processo civile e rappresenta l'ultima chiamata per raccogliere la sfida dell'innovazione e del miglioramento delle relazioni tra cittadini e Giustizia. E' fin troppo noto (come ribadito nella Relazione sull'amministrazione della giustizia del 2013 dal primo presidente della Cassazione) che, in un momento di crisi economica, l'efficienza del processo civile gioca un ruolo essenziale nel ricreare le condizioni per lo sviluppo: in quest'ottica, l'implementazione e l'allargamento della platea dei fruitori del P.C.T., in territorio pugliese, concretizzerebbe gli obiettivi di Smart specialisation e potenziamento del sistema produttivo regionale fondato sull'innovazione (v. Piano Horizon 2020). L'idea progettuale muove dalla convinzione che, per assicurare il risparmio di tempi e costi raggiungibile con la dematerializzazione del processo, occorra: 1) ripensare dalle fondamenta le professionalità e i luoghi di lavoro degli attori del processo (stanza del giudice; cancelleria); 2) importare nel territorio regionale le feconde esperienze dei Protocolli P.C.T., maturate in altri territori; 3) promuovere una partnership tra uffici giudiziari e università, con la creazione di una Officina del P.C.T., che monitori le prassi applicative, elabori soluzioni alle criticità, favorisca la risposta celere ed efficiente alla domanda di giustizia
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