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Laura Tafaro
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: societa', ambiente,culture
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/01 - Diritto Privato
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
La riflessione parte d'analisi del complesso ed articolato assetto delle molteplici fonti del diritto civile attuale per interrogarsi sulle funzioni, sulle prospettive e sui compiti del diritto dei cives nell'epoca della globalizzazione dei mercati e sul ruolo del giurista di fronte alle sfide poste dalla crisi del sistema delle fonti del diritto.
La crisi irreversibile del "codice" induce ad interrogarsi se essa rechi con sé la crisi del diritto, di un modello di diritto: Nell'esperienza giuridica attuale, caratterizzata dalla complessità e molteplicità delle fonti del diritto, l'unità assiologica del sistema è garantita dai principi generali del diritto, unificanti e fondanti l'ordinamento, e dal riappropriarsi, da parte del giurista, teorico e pratico, del proprio ruolo.
Nell’antichità gli eroi diventavano tali grazie alle loro qualità e virtù umane. La loro fama ne determinava l’assurgere a modelli da seguire ed imitare. Non la stessa cosa può dirsi oggi, con riferimento alle persone celebri. La celebrità non sempre discende dal compimento di imprese eroiche, da meriti guadagnati “sul campo” (come per gli sportivi, i musicisti, gli scienziati) o, comunque, appartenenti alla sfera dell’essere. Ha sempre più a che fare con la sfera dell’apparire. La celebrità può finanche discendere da gesta poco nobili o addirittura moralmente riprorevoli; può derivare da circostanze accidentali o costituire il risultato di un investimento finalizzato al suo acquisto e accrescimento. La riflessione sulla celebrità conduce alla rielaborazione della categoria dei diritti della personalità, crocevia tra istanze personalistiche e logiche patrimoniali, da riferire all’ordinamento vigente e alla sua assiologia, in primis al valore normativo della dignità umana. Il contenuto complesso, anche patrimoniale, della celebrità non deve infatti far perdere di vista il fondamentale valore della personalità coinvolto. Nella persona celebre, i segni distintivi ed evocativi della celebrità si oggettivizzano e distaccano dalla persona reale, assurgono a sua icona. Il personaggio famoso diviene un idolo, costituisce egli stesso un simbolo, un segno avente valore commerciale. Interessi patrimoniali ed esistenziali si fondono in tutt’uno inscindibile, strumentale alla realizzazione del valore della personalità. La celere circolazione della celebrità nella new economy, il diritto allo sfruttamento esclusivo del suo valore economico, la tutela dalle utilizzazioni abusive, l’accostamento con il right of publicity, l’incidenza della celebrità sopravvenuta sui rapporti contrattuali, le situazioni strumentali al suo acquisto e mantenimento sono solo alcuni degli aspetti indagati, espressioni della rilevanza trasversale del bene-celebrità nel sistema italo-europeo.
I modelli di sviluppo sinora seguiti hanno messo a rischio l'ambiente e, di conseguenza, la sopravvivenza della specie umana. Ciò esige con urgenza una riconsiderazione ab imis dei diritti umani. La presente riflessione indaga le nuove prospettive aperte per i diritti umani dalla positivizzazione del principio normativo dello sviluppo sostenibile - in grado di coniugare la crescita economica con la tutela dell'ambiente - e dall'emersione, nella scena giuridica, della categoria "generazioni future", titolari di situazioni giuridiche che non può esercitare direttamente e individua responsabilità globali e doveri spettanti alle generazioni attuali.
La riflessione prende le mosse dalla cd. crisi del diritto e approda alla concezione del Diritto coincidente con l'intero Jus, con la pluralità delle sue fonti normative. La crisi del sistema delle fonti del diritto richiede il recupero della dimensione storica del diritto, l'adozione di una metodologia storica e relativa negli studi giuridici e, soprattutto, il riappropriarsi, da parte del giurista teorico e pratico, del proprio ruolo. L'autore considera, quale banco di prova, le applicazioni biotecnologiche nel settore agricolo e, nello specifico, l'utilizzo degli ogm in agricoltura e la coesistenza delle coltivazioni tradizionali, biologiche e transgeniche.
Il diritto civile attuale, in una prospettiva unitaria dell'ordinamento, non è più il diritto dei rapporti patrimoniali e, in attuazione alla legalità costituzionale e comunitaria, assolve ad una funzione diversa rispetto al passato: anche il diritto civile si occupa e preoccupa delle questiones sottese alla sostenibilità dello sviluppo e alla tutela multilivello dei cc.dd. diritti delle generazioni future. La riflessione considera anche la innovativa giurisprudenza della Corte EDU e perviene alla configurazione, nel sistema, di una rinnovata concezione del diritto alla vita con la conseguente esigenza di tutela da un tipo di sviluppo non rispettosi dell'uomo e dell'ambiente.
La Suprema Corte, ancora una volta, conferma i “principi” del gradualismo e di gerarchia delle regole d’interpretazione del contratto; in base ad essi, solo se l’interpretazione letterale non consente di attribuire un significato chiaro al contratto, deve farsi ricorso ai canoni ermeneutici successivi.La pronuncia non coglie l’occasione per rimeditare, alla luce dell’elaborazione dottrinale più moderna, il tema classico dell’ermeneutica contrattualenell’attuale sistema normativo italo-comunitario. Per i giudici della Cassazione, la rinunciaall’usufrutto - identificata con la rinuncia abdicativa – ha quale causa tipicala dismissione del diritto e, pertanto, non integra una donazione. L’accoglimento di una più moderna nozione di causa- con la conseguente atipicità causale della rinunciaall’usufrutto - avrebbe consentito l’indagine della causa (variabile) in concreto di essa, attribuendo un significato all’animus donandi del rinunciante.
Lo iuseligendi sepulchrum, ossia il potere di determinare modalità e luogo di sepoltura della salma spetta, in mancanza di designazione del defunto, al coniuge e agli stretti congiunti, ossia esclusivamente a soggetti legati al defunto da vincoli formali. La decisione, in linea con le tendenze evolutive dell’ordinamento, attribuisce invece rilevanza alla famiglia di fatto in tema di iuseligendi sepulchrum: la convivente more uxorio del defunto invoca ed ottiene la tutela cautelare al fine di impedire la cremazione delle spoglie del proprio compagno di vita - voluta dai prossimi congiunti (fratello e madre)- e di seppellirne la salma nella propria cappella di famiglia. La volontà del compagno circa la propria sepoltura era stata manifestata in vita in un mandato post mortem exequenduma contenuto non patrimoniale, preordinato a dare attuazione ad interessi del mandante di natura esistenziale, non soggetto a vincoli di forma.
La riflessione è incentrata sulle alcune ricadute nel diritto civile delle scoperte neuroscientifiche, in primis sulle nuove minacce alla libertà di autodeterminazione rivenienti dal possibile uso del neuromarketing nella contrattazione, rispetto al quale l’inadeguatezza della tutela e dei rimedi (datati) del codice civile impone la ricerca di ulteriori strumenti di tutela del consenso. Il neuromarketing determina un indebito condizionamento, un’anomalia nel processo formativo della volontà del consumatore di carattere strutturale in ragione dell’inserimento dell’atto (promozionale) di neuromarketing nel contesto dell’attività di contrattazione seriale. Ne consegue la necessità di rivisitare, in una prospettiva funzionale, il principio di non interferenza tra le regole di comportamento e le regole di validità del contratto (e, di conseguenza, ammettere, accanto al rimedio risarcitorio, anche la nullità di protezione del contratto a valle delle pratiche commerciali di neuromarketing) e abbandonare il parametro del consumatore medio, anacronistico perché non tiene conto della mass customization delle attuali strategie di marketing, sempre più mirate, personalizzate, rivolte non indistintamente ai consumatori, bensì al consumatore concreto, le cui propensioni all’acquisto sono calcolate in base a sofisticati algoritmi personalizzati. Il cambiamento di prospettiva da operare, nella riflessione sulle neuroscienze alla luce dell’assiologia dell’ordinamento, è radicale e impone anzitutto di vagliare la meritevolezza di tutela nel sistema italo-europeo - con la preminenza in esso assegnata alla dignità umana - di alcune applicazioni (mind reading e lie detection) e metodologie (di enhancement delle facoltà cognitive e di empowerment delle capacità umane) neuroscientifiche, valorizzando sempre più la concezione funzionale e relativa di capacità. Le neuroscienze pongono sfide, ma rappresentano anche opportunità. Il contributo delle indagini neuroscientifiche per una più efficace protezione civilistica delle persone in condizioni di debolezza psichica e la tecnica del Brain–Computer Interface per manifestare una volontà giuridicamente rilevante sono solo alcuni esempi che lasciano intravedere quanto preziose e determinanti potranno rivelarsi le neuroscienze ai fini della tutela, sempre più effettiva, della persona umana.
La riflessione, proposta nel saggio, sulle nuove prospettive del diritto civile attuale prende le mosse dalle sue fonti - antiche e nuove - e dagli inscindibili nessi con i principi ed i valori fondanti l’ordinamento e, nello specifico, con il valore normativo della dignità umana. La crisi delle fonti tradizionali del diritto civile e la conseguente pluralità e complessità delle sue fonti odierne chiamano in causa il giurista al quale è affidato un rinnovato ed insostituibile ruolo di ricostruzione del sistema nella sua unitarietà. Ciò potrà consentire al diritto civile di assolvere a funzioni e compiti innovativi e fino a poco tempo fa impensabili.
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