Ermeneutica contrattuale, donazione con riserva d’usufrutto e rinuncia all’usufrutto
Abstract
La Suprema Corte, ancora una volta, conferma i “principi” del gradualismo e di gerarchia delle regole d’interpretazione del contratto; in base ad essi, solo se l’interpretazione letterale non consente di attribuire un significato chiaro al contratto, deve farsi ricorso ai canoni ermeneutici successivi.La pronuncia non coglie l’occasione per rimeditare, alla luce dell’elaborazione dottrinale più moderna, il tema classico dell’ermeneutica contrattualenell’attuale sistema normativo italo-comunitario. Per i giudici della Cassazione, la rinunciaall’usufrutto - identificata con la rinuncia abdicativa – ha quale causa tipicala dismissione del diritto e, pertanto, non integra una donazione. L’accoglimento di una più moderna nozione di causa- con la conseguente atipicità causale della rinunciaall’usufrutto - avrebbe consentito l’indagine della causa (variabile) in concreto di essa, attribuendo un significato all’animus donandi del rinunciante.
Anno di pubblicazione
2014
ISSN
2420-9651
ISBN
Non Disponibile
Numero di citazioni Wos
Nessuna citazione
Ultimo Aggiornamento Citazioni
Non Disponibile
Numero di citazioni Scopus
Non Disponibile
Ultimo Aggiornamento Citazioni
Non Disponibile
Settori ERC
Non Disponibile
Codici ASJC
Non Disponibile
Condividi questo sito sui social