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Francesca Cangelli
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università degli Studi di Foggia
Dipartimento
Dipartimento di Giurisprudenza
Area Scientifica
Area 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/10 - Diritto Amministrativo
Settore ERC 1° livello
SH - Social sciences and humanities
Settore ERC 2° livello
SH2 Institutions, Values, Environment and Space: Political science, law, sustainability science, geography, regional studies and planning
Settore ERC 3° livello
SH2_4 Legal studies, constitutions, human rights, comparative law
Il saggio pone a confronto le basi dogmatiche della sentenza Cass. SS.UU. 27 maggio 2016, n. 22474 con gli approdi della dottrina e della giurisprudenza amministrativa sul sindacato della c.d. discrezionalità tecnica. La riflessione rivela significative contaminazioni e suggestioni interdisciplinari tra giurisdizione ordinaria e amministrativa sui concetti di riferimento in tema di valutazioni tecniche. Sul versante amministrativistico si analizza il percorso di crescita complessiva del sindacato attraverso il superamento degli ostacoli di carattere sostanziale e processuale, che tradizionalmente avevano precluso la sindacabilità. Nel percorso argomentativo della sentenza Cass. SS.UU. 27 maggio 2016, n. 22474 si riscontra l’utilizzo delle medesime categorie giuridiche al fine di giustificare la rilevanza penale del falso valutativo.
Il lavoro analizza criticamente la recente decisione delle Sezioni unite penali dalla Corte di cassazione in materia di illeciti depenalizzati. Le questioni affrontate dalla suprema Corte erano due: a) se, essendo stato l’imputato assolto dal reato originariamente contestatogli, perché medio tempore la fattispecie era stata depenalizzata, egli avesse la possibilità di impugnare la sentenza di assoluzione, nella parte in cui ha disposto la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa per la eventuale applicazione delle sanzioni di sua competenza; b) se a detta trasmissione il giudice penale era tenuto. Le Sezioni unite hanno risposto positivamente al primo quesito e negativamente al secondo. La soluzione assunta dal supremo Consesso appare criticabile sotto molteplici profili, stridendo gravemente con l’irrinunciabile esigenza della unitarietà della funzione afflittiva.
Il contributo tratta del principio perequativo e analizza i diversi modelli perequativi e le figure affini elaborate dalla dottrina e utilizzate nella legislazione e nella prassi. Viene, inoltre, analizzata la legislazione pugliese in argomento.
Il volume affronta un’analisi degli strumenti di governo del territorio, ponendo a confronto il tradizionale sistema della pianificazione urbanistica e gli strumenti di pianificazione strategica. L’analisi prende le mosse dalle riflessioni relative alle ragioni della crisi della pianificazione urbanistica, in rapporto all’attuale quadro di norme e di valori che concorrono a disciplinare il governo del territorio e le risposte che, de iure condito e de iure condendo, sono state date rispetto agli elementi di maggiore criticità. Relativamente all’esperienza italiana e in assenza di riferimenti normativi si è riscontrato che la pratica declinazione di esperienze di pianificazione strategica si pone obiettivi “globali” di sviluppo urbano e territoriale che si inquadrano perfettamente nelle “risposte” che gli studiosi di diritto urbanistico, prima, e la legislazione regionale degli ultimi anni, poi, hanno dato alla crisi del sistema tradizionale di pianificazione urbanistica. La pianificazione strategica rappresenta, dunque, negli ultimi tempi uno degli strumenti più diffusi di gestione e governo del territorio e a tale diffusione si accompagna un fenomeno di esaltazione di tale modello, eretto nella prassi delle amministrazioni a nuovo archetipo della pianificazione territoriale. Il confronto tra piani strategici e piani urbanistici si sviluppa in una duplice direzione: da un lato, si indaga sugli elementi che giustificano l’accostamento dei piani strategici agli strumenti di pianificazione urbanistica e, più in generale, la sua asserita utilità come strumento centrale del “nuovo” governo del territorio; dall’altro, si verifica quanto della logica strategica abbia permeato l’evoluzione dei tradizionali strumenti di pianificazione urbanistica, suddivisi secondo lo schema classico della pianificazione urbanistica – piani territoriali o di area vasta, piani generali comunali, piani attuativi – al fine di stabilire le reciproche influenze e i rapporti tra piani strategici e piani urbanistici.
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