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Giovanna Mastrodonato
Ruolo
Ricercatore
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E DIRITTO DELL'IMPRESA
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/10 - Diritto Amministrativo
Settore ERC 1° livello
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Settore ERC 2° livello
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Settore ERC 3° livello
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art. 182 Codice dei contratti pubblici
The right to Good Administration has assumed an extremely important role in Europe. The aim of this article is to demonstrate the configurability of administrative information as an important and democratic tool, to finally achieve a new concept of Good Administration. Indeed, this principle cannot be mere compliance with the rules, but the action of Public Administration must be based on loyalty and spirit of collaboration. In this renewed perspective, the role reserved for the right of access assumes central importance. In Italy however seems that access is considered as an exception just like for the environment, even if with the introduction of F.O.I.A. in 2016 citizens were given the right to request access to public data and documents, without having to justify their request. This seems the main instrument which Administrations have to allow the citizens to verify the effective respect of the principle of Good Administration.
ANALISI DELL'ART. 165 CODICE CONTRATTI PUBBLICI
ART. 183 Procedure dei contratti pubblici
art. 184 codice dei contratti pubblici
The public debate, introduced by the rules set out in art. 22 of the Code of public contracts, d.lgs. no. 50/2016, is one of the qualifying points of the new code and is part of the broader theme of “widespread” participation in the decision making of the administration. The institute is inspired by the French model of débat public and aims to introduce a widespread democratic control and a new channel of dialogue between administration and citizens, for the realisation of public works really shared. However, some critical pro les have to be underlined, for the incompleteness of the discipline and for the extreme caution shown by the Legislator – and also by the Government in the draft of D.P.C.M. – that threaten to frustrate the bene ts that are expected from the institute’s application.
This work represents an approach to the complex relationship between regulations on waste and market. In fact, environmental regulations were created on a community level around the mid 1970's, above all to prevent different regulations and standards between member States from creating a distortive effect for the competition. In Italy, with legislative decree no. 205 dated 10 December 2010, the framework Directive on waste 2008/98/EC – where the legislator finally had decided to change course and consider the market a sort of ally - was transposed into the internal code. The main objective of the new legislative decree – even if it takes excessive referral to future regulations for actuating part of the legislation - concerns the recomposition of the relationship between market and environment, which implies acceptance by the entrepreneurs, of the limitations and rules imposed by the environmental laws, compensated by easier and simplified laws compared to the past.
This work stems from statement of how the attempt to go beyond the traditional instrument of command and control has finally led to the increasingly evident assertion of economic instruments in the legal protection of the environment, in order to manage the environment in line with the principle of sustainable development. However, it must be pointed out that – even in this new perspective – it is not possible to do without traditional instruments considering the fact that the market is not capable, if left to itself, of protecting the public interests and, moreover, often the guarantee offered by the private sector is insufficient. Therefore, the legal system must envisage new forms of administrative action which reconcile efficiency and effectiveness while guaranteeing citizens and environmental protection. Since, we can easily see that in some recently introduced rules an accurate and articulate public law is necessary so that growing expansion and not a recession of administrative law can be recorded, as supposed by the doctrine by means of the entry of private instruments in an area that has always been governed by administrative law. In the laws regarding legal settlement concerning environmental damage introduced in 2009, for example, it is the accurate public law that guarantees the participation and convenience of the citizen, just like in the sector of trading emissions, while in the banking sector – which is based on commercial law – the administrative rules to protect the environment are increasingly mutually responding.
Il lavoro prende le mosse dall’analisi della dottrina e giurisprudenza relativa alla riduzione delle garanzie del cittadino dinanzi alle ordinanze contingibili ed urgenti, ritenuta a lungo inevitabile da parte di dottrina e giurisprudenza. Cionondimeno, da ultimo, un esame della giurisprudenza più recente, ancor minoritaria, sembra confermare una crescente tendenza verso l’aumento di tali garanzie. Parte della dottrina ha infatti spostato l’angolo visuale sulla buona fede verso l’attività che precede l’emanazione dell’atto amministrativo, e dunque verso il procedimento amministrativo, sebbene sia ancora poco approfondita la tematica della buona fede come norma del procedimento. Tuttavia è noto che i limiti che costringono da sempre l’agere della pubblica amministrazione nell’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente v’è senza dubbio l’obbligo di osservare il principio di proporzionalità, corollario del principio di buona fede. In definitiva pare ormai un tempo lontano quello in cui al potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti faceva da contraltare sempre e soltanto una deminutio importante delle garanzie procedimentali. Sicché il principio di buona fede dei cittadini coinvolti dagli effetti di ordinanze che, a causa dell’ampio potere discrezionale conferito al titolare del potere di emergenza, risulterebbero «indifesi», risulta sicuramente meglio garantito dai nuovi spiragli in senso garantista offerti dalla giurisprudenza. A ciò si aggiunga che a fronte di nuovi poteri affidati al sindaco - con le modifiche all’art. 54 del testo unico degli enti locali - resisi necessari per la forte domanda di sicurezza, vengono tuttavia fissati nuovi paletti dal legislatore del 2008, che consentiranno verosimilmente un nuovo e più equo utilizzo dello strumento giuridico di cui si tratta. Sicchè, dalla disamina della giurisprudenza e della dottrina più attenta sembra emergere come in relazione alle ordinanze contingibili ed urgenti laddove la legge non risulti garantire a sufficienza i cittadini coinvolti dalle ordinanze, le garanzie per gli amministrati interessati dagli effetti derivanti dalle ordinanze vengono tuttavia assicurate in virtù del ruolo suppletivo svolto dai princìpi, in particolare da quelli di equità e buona fede, ponendo in tal modo nuovi argini al potere di emergenza monocratico e poliforme della P.A.
Lo studio s’incentra sulla scelta compiuta dalle autorità di governo dell’u.e. di superare la grave crisi economico-finanziaria del 2008 rigenerando i rapporti con gli stati membri mediante la messa a punto di nuove tipologie di procedimenti amministrativi, soprattutto quelli composti, all’evidente scopo di accrescere le capacità di resistenza rispetto alle spinte rovinose per l’economia europea della crisi globale, chiamando tutti i ventotto apparati statali a coamministare nei sin- goli settori investiti dalla crisi. Ai modelli tradizionali di amministrazione diretta e indiretta si sovrappone or- mai un’amministrazione definita coamministrazione, che mira ad individuare le ragioni e le tecniche del collegamento tra il livello amministrativo europeo e quello degli stati membri. A questa operazione si affidano le speranze di raffor- zare la struttura europea finalmente dotata di presidi amministrativi adeguati in modo da evitare, soprattutto nell’attuale fase di transizione, l’effetto travolgente di nuove crisi economico-finanziarie provenienti dall’estero. I settori investiti dalla riforma riguardano, ad esempio, la vigilanza bancaria, i fondi strutturali, la concorrenza, l’emission trading system e la normativa alimentare. I modelli di composizione degli interessi, valorizzati dall’affermazione dei pro- cedimenti composti, sembrano pertanto individuare un nuovo sistema comune, dove la formula dell’amministrazione condivisa implica il perfezionamento di strumenti tipici del diritto amministrativo e la cooperazione più intensa delle singole realtà statali con il governo europeo, al fine di tessere nuove reti di pro- tezione dell’interesse pubblico finanziario ed economico all’interno dell’unione.
Il volume, che prende le mosse da un necessario excursus relativo alle politiche e alla normativa comunitaria degli ultimi decenni, si propone di analizzare la normativa ambientale nei settori disciplinati dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, operate anche dal Governo “Monti”. Nell’ordinamento interno, invero, la richiesta pressante per il conseguimento di un ambiente salubre e la pretesa di un ambiente migliore, hanno senz'altro provocato, almeno negli ultimi anni, una maggiore attenzione del legislatore - altresì gravato dai noti obblighi provenienti dall’appartenenza all’Unione europea e dalla conseguente necessità di recepire il diritto comunitario - nei confronti di tale problematica. Il dibattito che ha preceduto l'emanazione del c.d. codice dell'ambiente - che tuttavia non sembra rispecchiare i requisiti di omogeneità e di completezza perché si possa trattare di un vero e proprio codice - verteva sulla possibilità di emanare una legge quadro sui principi del diritto ambientale, sull'adozione di testi unici o per il tramite di deleghe legislative conferite annualmente, con delle leggi comunitarie al governo. Con la legge 15 dicembre 2004, n. 308, il Parlamento ha quindi delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative di alcuni settori della materia ambientale. Sicchè, il Governo ha provveduto ad ottemperare alla delega ricevuta ed ha pertanto emanato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che consta di sei parti, di cui la prima è generale, ove a partire dalla modifica del 2008 sono stati recepiti i principî di derivazione comunitaria, mentre le altre sono settoriali e, segnatamente, relative ai procedimenti di v.i.a., v.a.s. e i.p.p.c.; tutela delle acque, del suolo, lotta alla desertificazione e gestione delle risorse idriche; disciplina dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; tutela dell'aria ed infine disciplina del danno ambientale. Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, reca attuazione di alcuni tra i più importanti principî comunitari in materia di diritto dell'ambiente, mentre gli altri che non vengono menzionati costituiscono in realtà corollari o semplici specificazioni di quelli previsti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ex articolo 191 e nelle norme del codice dell’ambiente. Infatti, l'articolo 3 ter recepisce i principi di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché il principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'articolo 191, comma 2, del trattato regolano la politica della Unione in materia ambientale. Una collocazione a parte, o meglio super partes ex art. 3 quater, merita il principio dello sviluppo sostenibile “che informa di sé tutta la disciplina ambientale”. Introdotto dal trattato di Amsterdam del 1997 in luogo della precedente espressione crescita sostenibile, probabilmente non consente agevolmente una diretta applicazione giurisprudenziale, ma assume una rilevanza tale da potersi considerare una sorta di principio-guida valevole per ogni settore del diritto ambientale, e ora anche dell’attività amministrativa nel suo complesso. Esso è volto a consentire di individuare un equilibrato rapporto tra risorse consumate e quelle da trasmettere alle generazioni future, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possano essere prodotte dalle attività umane. Tuttavia, in materia di ambiente proprio la partecipazione più ampia alle scelte di fondo, l’attuazione del principio di trasparenza, la ricerca del consenso ed una distribuzione del potere decisionale tra i diversi soggetti istituzionali e sociali coinvolti, in altre
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