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Giuseppe Trisorio Liuzzi
Ruolo
Professore Ordinario
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/15 - Diritto Processuale Civile
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
In questi ultimi tempi alcuni studiosi hanno affermato che il giudicato, che da sempre ha ricoperto un ruolo centrale nel sistema della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli status, è entrato in crisi. L’autore, analizzando le numerose riforme che si sono succedute a partire dal codice di rito civile del 1940 fino ai giorni nostri, ha invece constatato che, fatta eccezione per alcuni interventi non caratterizzati peraltro da un disegno coerente ed organico, il legislatore non rinuncia al giudicato, ossia alla stabilità dell’accertamento contenuto nel provvedimento finale, mostrando al più di non essere affezionato al processo a cognizione piena ed esauriente. Ed infatti sempre più spesso egli abbandona il processo predeterminato in tutte le sue fasi e ricorre a procedimenti diversi, nei quali riconosce al giudice discrezionalità nel regolare soprattutto la fase istruttoria e a volte anche a quella decisoria, pur sempre nel rispetto del principio del contraddittorio. Una scelta che trova conferma nel recente disegno di legge delega di riforma del processo civile approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2016.
L’Autore esamina le modifiche introdotte alla l. 3/2012 dal d.l. 179/2012, convertito nella l. 221/2012, analizzando i due procedimenti di composizione della crisi che oggi possono essere promossi uno dal debitore civile e l’altro dal consumatore e ponendo in evidenza come il legislatore abbia strutturato l’intervento in chiave concorsuale, rivedendo l’originaria configurazione. Nello scritto vengono analizzati i vari momento che contrassegnano i due procedimenti, sottolineandosi il differente ruolo svolto dal giudice. L’autore critica la scelta di non sottoporre alla votazione dei creditori la proposta del consumatore, lasciando solo al giudice la decisione.
L’autore esamina il decreto legislativo in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, soffermando la sua attenzione essenzialmente sul modello rito del lavoro, che il legislatore ha assunto ad uno dei tre modelli nei quali riportare tutti i procedimenti sparsi nella legislazione speciale.
L’Autore esamina il principio di non contestazione alla luce della riforma intervenuta con la legge n. 69 del 2009, che ha modificato l’art. 115 del codice di rito civile. Dopo avere trattato della distinzione tra fatti principali e fatti secondari e del momento ultimo della allegazione dei fatti storici, anche con riferimento all’attività istruttoria, l’Autore si sofferma ad analizzare il principio di non contestazione così come interpretato dalla giurisprudenza ed in particolare dalla Cassazione nella nota sentenza n. 761 del 2002 delle Sezioni unite della Cassazione. Nell’articolo, dedicato al prof. Umberto Belviso, l’Autore affronta il tema della non contestazione nel processo societario, nonché nell’articolato redatto da Andrea Proto Pisani.
L'autore analizza il nuovo rito previsto per le controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, evidenziando comunque come l'interevnto legislativo non sia accompagnato da interventi strutturali (aumento del numero dei magistrati).
L’autore analizza il delicato tema del rapporto tra le «misure di prevenzione patrimoniale» (sequestro e confisca) pronunciate in un processo penale e la tutela dei terzi in buona fede che vantano diritti sui beni oggetto di sequestro e di confisca, tema che ha trovato la sua disciplina nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Nell’articolo vengono esaminate le varie fasi che contrassegnano la procedura: dalla verifica dei crediti alla liquidazione dei bani al pagamento dei crediti. In conclusione dello scritto l’autore si sofferma poi sulla l. n. 228/2012 che disciplina i casi in cui non trova applicazione il d.lgs. 159 / 2011.
L'autore esamina il contrasto esistente all'interno della Sezione lavoro della Corte di Cassazione in ordine alla interpretazione della previsione per la quale è possibile proporre ricorso per cassazione per la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.
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