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Maria Casola
Ruolo
Ricercatore
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: societa', ambiente,culture
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell'Antichità
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Il Contributo esamina squarci di vicende politiche in materia di presunta emancipazione femminile tra l’età repubblicana e quella imperiale, per soffermarsi sulla partecipazione delle donne in attività marittime. A riguardo il problema giuridico è quello di indagare se l’esercizio di queste attività fosse fatto all’interno di un organizzazione facente capo ad un maschio oppure gestite direttamente dalle donne, con connesso riconoscimento dell’imputazione a loro delle conseguenze giuridiche degli atti compiuti nell’esercizio di dette attività.
Partendo dalla letteratura, in particolare, dal libro di L. Gagliardi, Mobilità integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti Giuridici-1- La classificazione degli incolae, Milano, 2006, si è ritenuto di poter evidenziare la trasmigrazione verso altri concetti e l’uso di altre terminologie per indicare gli abitanti dell’impero. E’ noto l’uso di civis, pregrinus, meno noto è l’uso di subiectus. A tal fine, si è cercato di evidenziare come esso sia stato funzionale alla nuova concezione della Res Publica, nella configurazione dell’impero del V secolo. Nella visione che ne conseguì fu rimodellato il rapporto tra amministrati ed amministratori. Si è cercato di affermare che la condizione di sudditi più che esprimere (come avverrà nelle età successive ed in quella moderna e contemporanea) una situazione di dipendenza totale, consisteva nel riconoscimento della posizione paritaria degli uomini all’interno del disegno di crescita voluto da Dio. Disegno che, figlio della Providentia di Dio, aveva bisogno di una guida autorevole: quella dell’imperatore, il quale perciò era considerato “pater”. In quel contesto non è da escludere che l’identificazione dell’imperatore con Dio e con il suo disegno salvifico, nel cui seno egli assumeva la veste di padre protettore, sia stata mediata da altre visioni del mondo, attraverso un’azione culturale che ne avrebbe poi favorito la diffusione. In particolare, il pensiero và alla concezione achemenide del potere, traghettata nel Mediterraneo attraverso l’ellenismo. Vi è, infatti, una sorprendente coincidenza tra la concezione del potere, quale la percepiamo nel basso impero ed in Giustiniano, e la visione achemenide dell’impero.
Roman legal experience shows a close bond between marriage and dowry, considered by some sources indispensable for the contraction of the marriage bond. The bond between dowry and marriage was considered essential and, during the Principality, determined the passage of dowry protection from private to public. As is apparent from some fragments of jurists of the 2nd and 3rd century AD. On some of them, I think it is appropriate to have a review, aimed at highlighting some aspects of Roman law concerning the dowry.
Nel noto brano di D. 4.9.3.1, Ulpiano riportava e commentava la rubrica dell’editto pretorio che si era occupata di disciplinare la mancata restituzione delle cose affidate ai nautae, caupones e stabularii. Egli si soffermava sul quesito dell’ambito di applicazione dell’azione onoraria ex recepto rispetto alle azioni civili (locati-conducti), volti ad assicurare l’integrità della cosa ricevuta in caso di trasporto marittimo. Lo stesso Ulpiano, proseguendo, dava notizia di un’innovazione, proposta ed ottenuta in età augustea da Labeone, consistente in una exceptio in factum, tale da esonerare l’armatore dal rischio del perimento della cosa in caso di naufragium e vis piratarum. Le ‘letture’ del brano sono state molte e spesso divergenti. Il che pare giustificare una rivisitazione, che, basandosi sulle copiose e perspicue letture fornite dagli interpreti del testo, ha inteso approfondire ulteriormente il frammento D. 4.9.3.1, tanto nei suoi contenuti (iniziali e successivi, fino a Giustiniano) quanto all’interno del pensiero e dell’opera di Ulpiano.
In the famous passage of D. 23. 1. 14, taken from Modestino’s Differentiae, he initially affirmed that a marital engagement could have been contracted since the birth of the couple. But he soon appears to contradict himself by claiming that it was necessary for the engaged couple to be able to understand the act which they were about to perform by requesting for this purpose that the children be at least seven years old. Generally, interpreters have found the course of the passage at the very least, tortuous, and, apart from a few different voices, they have suggested that the current wording does not correspond to Modestino’s original interpretation; and that instead, it is the result of one or more alterations, which occurred during the post-classical age and/or age of Justinian. The ‘readings’ of the passage have been numerous and often divergent. This seems to justify a review, which, based on abundant and perspicuous readings that interpreters of the text have provided, intended to further deepen the fragment D. 23 .1 .14, both in its content (initial and successive, until Justinian) as the inside thoughts and work of Modestino. The review seems to make it plausible that the wording of D. 23.1.14 has been the result of the synthesis of successive disciplines from the Republican period until the time of Modestino. Most likely, the jurist carefully exposed those rules (probably drawing them from different sources dating from jurists who preceded him), trying to reach harmonization through a text that was projected on a discipline defined during the Severan period, fused with earlier rules on the age of engagement because he felt the need to keep track of those decisions made during the course of the Roman experience until his time. This way of proceeding appeared appropriate to the aims and techniques of the Severan jurists, who felt bound to give sure answers to the various people of the empire, taking into account the different affirmations of sources of case law, when they found themselves in difficulty and not knowing which rules to apply. The well merged synthesis of Modestino precisely intended to make the last discipline look like nothing more than the explanation and consequence of what could have been found in works of the previous age
Analisi dello spatium di gestazione intendendolo non più in senso materiale ma come periodo allusivo alla conclusione di un grande ciclo storico. Esso consentirebbe di cogliere meglio il pensiero degli antichi, i quali nell'indicare un termine di riferimento, a partire dal quale si potesse legittimamente ritenere compiuto il tempo richiesto per la nascita legittima, ritennero congruo ipotizzare che questo avvenisse al compimento del settimo mese.
Partendo dalle copiose e perspicue letture fornite dagli interpreti del brano di Modestino di D. 23.1.14, tratto dalle sue Differentiae, ho inteso approfondire ulteriormente il dettato, tanto nei suoi contenuti (iniziali e successivi, fino a Giustiniano) quanto all’interno del pensiero e dell’opera di Modestino, che nel suo genere è l’unico pervenutoci dalla giurisprudenza romana e pone interrogativi sulla sussunzione della denominazione e della tecnica argomentativa da modelli retorici.
В статията се разглежда ролята и възможностите при изучаването на римското право днес и състоянието на преподаването му в европейските университети. Римското право се представя като основа за изграждане на европейското право (ius commune). Правната наука не е изцяло насочена само към нормите, а и към моралните ценности, динамиката на демокрацията и плурализма, мултикултурализма, публичните политики. Изследването на ценностите на римското общество в техния исторически контекст може да бъде особено полезно за по- задълбоченото познаване на съвременните процеси.
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