Le regole della navigazione La responsabilità dell'armatore nell'età dei Severi
Abstract
Nel noto brano di D. 4.9.3.1, Ulpiano riportava e commentava la rubrica dell’editto pretorio che si era occupata di disciplinare la mancata restituzione delle cose affidate ai nautae, caupones e stabularii. Egli si soffermava sul quesito dell’ambito di applicazione dell’azione onoraria ex recepto rispetto alle azioni civili (locati-conducti), volti ad assicurare l’integrità della cosa ricevuta in caso di trasporto marittimo. Lo stesso Ulpiano, proseguendo, dava notizia di un’innovazione, proposta ed ottenuta in età augustea da Labeone, consistente in una exceptio in factum, tale da esonerare l’armatore dal rischio del perimento della cosa in caso di naufragium e vis piratarum. Le ‘letture’ del brano sono state molte e spesso divergenti. Il che pare giustificare una rivisitazione, che, basandosi sulle copiose e perspicue letture fornite dagli interpreti del testo, ha inteso approfondire ulteriormente il frammento D. 4.9.3.1, tanto nei suoi contenuti (iniziali e successivi, fino a Giustiniano) quanto all’interno del pensiero e dell’opera di Ulpiano.
Anno di pubblicazione
2014
ISSN
2392-0300
ISBN
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