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Pier Luigi Portaluri
Ruolo
Professore Ordinario
Organizzazione
Università del Salento
Dipartimento
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Area Scientifica
Area 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/10 - Diritto Amministrativo
Settore ERC 1° livello
SH - Social sciences and humanities
Settore ERC 2° livello
SH2 Institutions, Values, Environment and Space: Political science, law, sustainability science, geography, regional studies and planning
Settore ERC 3° livello
SH2_4 Legal studies, constitutions, comparative law
La pianificazione consiste nell’elaborazione di un progetto; nella verifica della sua realizzabilità; nella determinazione delle risorse, dei tempi e/o degli spazi necessari nonché nella individuazione delle modalità più opportune di attuazione del progetto stesso. L’esigenza di pianificare ha radici remote. A partire dal XVI secolo si individuano figure pianificatorie (come il bilancio preventivo dello Stato ovvero i conti di spesa dei Comuni italiani) essenziali per il corretto sviluppo della comunità. Queste figure si sono, poi, evolute e, soprattutto, si sono diffuse con riferimento ad innumerevoli e nevralgici settori dell’ordinamento (il paesaggio, i lavori pubblici, la sanità, i servizi sociali, l’ambiente, etc.) e, in pratica, con riferimento ad ognuno degli interessi pubblici da curare. La vis expansiva della pianificazione, favorita dal diritto positivo, è stata valorizzata ed accentuata dal formante giurisprudenziale che ha rimarcato le ricadute positive di siffatte tecniche di esercizio dell’azione amministrativa per la cura degli interessi pubblici di volta in volta coinvolti. Il principio di pianificazione gode ora di un’applicazione affatto estesa: così assicurando l’attuazione di altri principi fondamentali dell’azione amministrativa e ponendosi, a sua volta, tra i principi generali che regolano l’azione amministrativa.
Il nuovo codice del processo amministrativo, pur uscito in qualche sua parte “depotenziato” dall’intervento governativo, conserva un impianto complessivo che assicura un buon temperamento fra le esigenze di tutela della parte ricorrente (più spesso privata, non di rado pubblica) e quelle – meritevoli di considerazione almeno uguale … – dell’Amministrazione resistente, pur sempre attributaria di compiti di protezione di interessi pubblici. Molte norme del Codice lasciano, infatti, scorgere questo disegno generale, che ben si accorda con la classica “lettura” dualistica dell’interesse legittimo: sintesi d’interessi privati e pubblici che nel processo trovano un ulteriore momento di confronto forse non paritario, ma al più “sottilmente ineguale”. L’interprete, inoltre, può contribuire ad arricchire ulteriormente questo modello di equilibrio, lavorando sul testo codicistico con gli strumenti consueti dell’ermeneutica giuridica e colmando in tal modo buona parte delle lacune che la dottrina ha ritenuto di ravvisare nella sua strumentazione.
Con l’approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 il legislatore ha dettato una disciplina innovativa in ordine al vigente sistema delle autonomie locali. Nel nuovo scenario istituzionale significativo è il ruolo della Città metropolitana alla quale la legge n. 56/’14 cit. rimette un ruolo generale trainante e un raggio di azione tutt’altro che circoscritto: ciò a prescindere dalle peculiarità e dalle forti eterogeneità dei territori interessati. Ulteriori motivi di riflessione sono forniti, poi, dal tema della c.d. area vasta e della figura soggettiva chiamata a governare le relative funzioni: ciò principalmente perché la riforma de qua ritiene le città metropolitane a guisa di realtà immodificabili per struttura, dimensione e funzione, eliminando quindi qualsivoglia ambito di manovra e prescindendo dalla questione del generale ridisegno del mosaico amministrativo territoriale. La l. n. 56/’14 non si basa, invero, su una prospettiva generale fondata, a sua volta, sulla previa analisi e individuazione delle funzioni e, di conseguenza, perviene a sovrapporre il piano concettuale con quello dell’assetto organizzativo. Della città metropolitana sono indagati altresì gli organi, lo statuto e le risorse; non solo: spazio è dato all’attuale portata del principio autonomistico, in connessione altresì ad un interrogativo circa l’effettiva configurabilità di un ente territoriale costitutivo della Repubblica che, però, non sia direttamente rappresentativo.
L’istituto della trascrizione, che risponde ad esigenze di pubblicità, ha perseguito, almeno in un primo momento, interessi di carattere privatistico; poi, l’istituto de quo ha svolto funzioni di stampo più marcatamente pubblicistico (venendo utilizzato anche per scopi di controllo urbanistico, etc.). Il rapporto tra procedimento pubblicitario e attività amministrativa si basa sul principio dell’indisponibilità degli interessi pubblici nonché della loro sovraordinazione rispetto a quelli dei singoli. Con riferimento all’attività amministrativa, il principio di pubblicità è stabilito nella l. 12 agosto 1990, n. 241; tuttavia, manca una disciplina unitaria sulla pubblicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi. Soltanto dalla normativa di settore si ricavano spunti in tal senso: emerge in particolare che in alcuni casi la trascrizione assume una funzione servente per la realizzazione di interessi pubblici (qui si inserisce anche la disciplina sulla trascrizione dei vincoli pubblicistici ex art. 2645-quater c.c.); in altri casi, invece, il sistema trascrittivo può tradursi in un ostacolo alla tutela di quegli stessi interessi (è l’ipotesi del vincolo culturale ex art. 15, d.lgs. n. 42/’04). In quest’ultimo caso, la peculiarità degli interessi pubblici dovrebbe spingere verso soluzioni ermeneutiche che tengano conto della loro necessaria attuazione, senza tuttavia ledere in misura sproporzionata il terzo acquirente in buona fede.
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