Vecchie e nuove funzioni della trascrizione nel rapporto problematico con gli interessi pubblici

Abstract

L’istituto della trascrizione, che risponde ad esigenze di pubblicità, ha perseguito, almeno in un primo momento, interessi di carattere privatistico; poi, l’istituto de quo ha svolto funzioni di stampo più marcatamente pubblicistico (venendo utilizzato anche per scopi di controllo urbanistico, etc.). Il rapporto tra procedimento pubblicitario e attività amministrativa si basa sul principio dell’indisponibilità degli interessi pubblici nonché della loro sovraordinazione rispetto a quelli dei singoli. Con riferimento all’attività amministrativa, il principio di pubblicità è stabilito nella l. 12 agosto 1990, n. 241; tuttavia, manca una disciplina unitaria sulla pubblicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi. Soltanto dalla normativa di settore si ricavano spunti in tal senso: emerge in particolare che in alcuni casi la trascrizione assume una funzione servente per la realizzazione di interessi pubblici (qui si inserisce anche la disciplina sulla trascrizione dei vincoli pubblicistici ex art. 2645-quater c.c.); in altri casi, invece, il sistema trascrittivo può tradursi in un ostacolo alla tutela di quegli stessi interessi (è l’ipotesi del vincolo culturale ex art. 15, d.lgs. n. 42/’04). In quest’ultimo caso, la peculiarità degli interessi pubblici dovrebbe spingere verso soluzioni ermeneutiche che tengano conto della loro necessaria attuazione, senza tuttavia ledere in misura sproporzionata il terzo acquirente in buona fede.


Autore Pugliese

Tutti gli autori

  • Portaluri P.L.

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2014

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