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Giuseppe Gioffredi
Ruolo
Ricercatore
Organizzazione
Università del Salento
Dipartimento
Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo
Area Scientifica
Area 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/13 - Diritto Internazionale
Settore ERC 1° livello
SH - Social sciences and humanities
Settore ERC 2° livello
SH2 Institutions, Values, Environment and Space: Political science, law, sustainability science, geography, regional studies and planning
Settore ERC 3° livello
SH2_4 Legal studies, constitutions, comparative law
L’Unione europea, ormai da tempo, si occupa di vari temi di bioetica, mediante l’adozione di atti sia rilevanti sul piano politico, che giuridicamente vincolanti. Lo scritto analizza l’ordinamento giuridico dell’Unione al fine di verificare quali sono e che caratteristiche hanno gli atti che a vario titolo incidono nella materia in esame.
L'articolo analizza il tema concernente l'attività delle Nazioni Unite in tema di diritti umani, soprattutto attraverso l'azione del suo organo più importante in materia, ossia il Consiglio dei diritti umani. Di tale organo è analizzata sia la genesi (è stato istituito nel 2006 in sostituzione della precedente Commissione sui diritti umani) che la natura giuridica e l'intensa attività. Di quest'ultima sono prese in considerazione tutte le sessioni (sia ordinarie che speciali) che il Consiglio ha tenuto nell'anno 2009.
L'articolo analizza il tema concernente l'attività delle Nazioni Unite in tema di diritti umani, soprattutto attraverso l'azione del suo organo più importante in materia, ossia il Consiglio dei diritti umani. Di tale organo è analizzata l'intensa attività. Di quest'ultima sono prese in considerazione tutte le sessioni che il Consiglio ha tenuto nel triennio 2011-2013.
La voce analizza il sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, nonchè l'incidenza di queste nell'ordinamento giuridico italiano in ragione della loro rilevanza in materia di bioetica.
Con il nostro studio su "Globalizzazione, nuove guerre e diritto internazionale" abbiamo cercato di mettere in luce alcuni aspetti e àmbiti di applicazione del diritto internazionale sui quali il fenomeno della globalizzazione, a diverso titolo e in diversa misura, ha inciso (ad es., soggettività, funzione normativa, funzione di enforcement). Abbiamo analizzato, in primo luogo, in che misura la globalizzazione ha contribuito ad ampliare il novero dei soggetti del diritto internazionale, con specifico riguardo alle ‘nuove guerre’ e si è preso atto del ruolo, sempre maggiore, di organizzazioni non governative, imprese multinazionali, organizzazioni internazionali e individui. Si è analizzato come oggi il diritto internazionale si indirizzi agli individui non solo nel momento in cui si rendono responsabili di crimina juris gentium ma anche nel momento in cui essi assumono la qualità di ‘vittima’. Quanto alle organizzazioni internazionali, nell’era globale, esse si sono innanzitutto moltiplicate in ragione della sempre maggiore diversificazione delle materie su cui il diritto internazionale odierno incide. La globalizzazione ha inciso anche sull’oggetto del diritto internazionale. In proposito si è esaminato come lo stesso diritto internazionale umanitario si sia evoluto sino a costituire un corpus normativo a tutela non solo delle vittime dei conflitti armati internazionali, ma anche di quelle degli attuali ‘intra-State conflicts’. Di tale evoluzione è stato testimone anche il diritto internazionale penale che, ampliando la sua sfera di applicazione anche ai conflitti armati interni e legittimando la categoria giuridica dei crimini contro l’umanità, ha contribuito e – attraverso la Corte penale internazionale – contribuirà sempre più alla lotta contro l’impunità a livello globale. Anche la funzione di enforcement del diritto internazionale ha subito l’influenza della globalizzazione: si pensi al proliferare di istanze giurisdizionali internazionali diverse dalla Corte internazionale di giustizia, primi tra tutti proprio i Tribunali penali internazionali. Alla luce dello studio effettuato ci si è, infine, potuti esprimere sull’asserita «globalization of International law».
La voce, suddivisa in tre parti (guerre odierne, ius ad bellum, ius in bello), analizza il principio del divieto dell'uso della forza nell'ordinamento internazionale e le sue eccezioni. Si occupa inoltre dello studio delle norme rilevanti del diritto internazionale umanitario, nonchè dei principi costituzionali in materia di conflitti armati.
L'articolo analizza il tema concernente l'attività delle Nazioni Unite in tema di diritti umani, soprattutto attraverso l'azione del suo organo più importante in materia, ossia il Consiglio dei diritti umani. Di tale organo è analizzata l'intensa attività. Di quest'ultima sono prese in considerazione tutte le sessioni (sia ordinarie che speciali) che il Consiglio ha tenuto nell'anno 2010.
Lo scritto si occupa del diritto al cibo nell’ordinamento giuridico internazionale. In particolare si analizzano i testi vincolanti e non vincolanti che lo contemplano. Vengono inoltre affrontati i seguenti temi: la giustiziabilità di tale diritto; gli organismi delle Nazioni Unite competenti in materia (in particolare il Consiglio dei diritti umani e il Relatore Speciale); le principali risoluzioni del Consiglio in tema di diritto all'alimentazione.
L'articolo si occupa di analizzare il ruolo storico-giuridico che la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 ha rivestito in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, Dichiarazione che è precedente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 ma anche alla Dichiarazione sul medesimo tema del 1959.
La voce descrive il trattamento degli stranieri secondo il diritto internazionale, nonché la normativa europea e nazionale in tema di immigrazione.
La voce descrive le reazioni della comunità internazionale alle emergenze umanitarie (di vario genere). Si sofferma poi sui concetti di intervento umanitario e di responsabilità di proteggere.
Lo scritto analizza il processo di evoluzione dei diritti umani definito di "regionalizzazione". Analizza poi le convenzioni regionali a tutela dei diritti umani, con particolare attenzione alla Cedu, ed infine esamina il recente esperimento dell'Unione per il Mediterraneo.
Il contenuto dell'intervento concerne la normativa internazionale sulla tutela dei diritti del fanciullo a sessant'anni dalla Dichiarazione universale il cui art. 25, par. 2, è dedicato a tale tema. Lo scritto è poi articolato in maniera tale da operare un costante confronto fra normativa internazionale e suo recepimento ed applicazione nell'ordinamento giuridico italiano.
A dieci anni dall'entrata in vigore della Convenzione dell'OIL sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile (182/1999), l'articolo fa il punto sulla normativa internazionale in materia e sulle questioni ancora aperte.
Lo scritto contiene una dettagliata analisi dei diritti, soprattutto concernenti il lavoro minorile, relativi alla dimensione sociale dell'Unione europea così come delineati dai nuovi assetti normativi determinati dal Trattato di Lisbona. L'esame ha cercato di evidenziare allo stesso tempo la dimensione giuridica della tutela e la portata delle politiche corrispondenti secondo un approccio multilivello. All'analisi del livello comunitario (rappresentato dalla Carta dei diritti fondamentali, dai Trattati e da un sempre più consistente corpus di fonti di diritto derivato), si è accompagnata quella del livello internazionale di tutela che, in Europa, si manifesta attraverso i pertinenti strumenti elaborati in seno al Consiglio d'Europa (Cedu e Carta sociale europea) e che, più in generale, trova punti di riferimento peculiari nelle convenzioni promosse dell'OIL.
The introduction of a distinct offence of torture in the Italian legal order will be the most effec- tive way of implementing Article 4 of the 1984 UN Convention against Torture. Those States parties which have introduced a separately specific offence of torture have nonetheless frequently adopted defini- tions which are not entirely adequate in the light of the scope of the Convention. Problematic areas in- clude “mental” torture, the role of state agents in the practice of torture and exceptions which are differ- ent from those “lawful sanctions” exception provided for in the Convention itself. The Italian case is a good illustration of the kind of obstacles which frequently arise when States are invited to introduce an ad hoc offence of torture.
La responsabilità sociale delle imprese multinazionali è ormai un tema di estremo interesse e attualità. Esso coinvolge il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese multinazionali che delocalizzano le loro attività produttive in Paesi in via di sviluppo. Lo studio effettuato in questo scritto concerne il ruolo delle organizzazioni internazionali in materia e l'analisi della normativa pertinente.
L'articolo descrive l'evoluzione internazionale dei diritti del fanciullo, soffermandosi sui relativi meccanismi internazionali di garanzia, fino ad arrivare all'evoluzione più recente in materia, ossia al III Protocollo opzionale alla Convenzione del 1989.
Si tratta di un volume collettaneo – frutto del lavoro di un gruppo di studiosi, italiani e stranieri – che intende offrire approfondimenti e spunti per nuove riflessioni sullo stato attuale di talune questioni di bioetica, con lo scopo di alimentare il dibattito in corso su tali temi. Il lavoro è stato sviluppato nell'ottica di un'analisi che abbia come punto di partenza soprattutto l’ordinamento giuridico internazionale.
L'articolo analizza l'evoluzione della tutela internazionale dei diritti del fanciullo, soprattutto con riferimento ai meccanismi di controllo (e in relazione all'ultimo Protocollo opzionale alla Convenzione del 1989).
Lo scritto descrive la nascita e l'evoluzione della dottrina della "responsabilità di proteggere" con particolare riferimento alle differenze rispetto all'intervento umanitario.
In the Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg–Hafen Case, the European Court of Justice delivered an important judgment on the trade implications of the status of the territories occupied by Israel and, in doing so, it gave its opinion on which economic borders of that State have to be considered as «legitimate and recognized». The Court has thus intervened on a very complex issue of international relations, such as that of the borders dispute between Israel and the Palestinian territories. This judgment is very interesting because it is an example of the potential interaction between public international law and eu law and of the emerging EU’s pursuit to find its own constitutional identity through the exercise of the judiciary power by the European Court of Justice.
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