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Fabrizio Volpe
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/01 - Diritto Privato
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Il lavoro si propone di indagare, in primo luogo, il rilevante impatto sistematico dell’istituto, che si caratterizza per un regime normativo dal contenuto fortemente innovativo sia per tutta la materia successoria sia per la materia contrattuale. La nuova disciplina - che, nelle intenzioni del legislatore, è finalizzata a risolvere gli ardui e spinosi problemi connessi alla successione nei beni produttivi (aziende e partecipazioni societarie) – sembra, infatti, impattare in modo altamente innovativo, quando non dirompente, su regole e principi consolidati del nostro diritto successorio, ma, a causa della sua non sempre chiara fattura tecnica, favorisce il proliferare di una amplissima congerie di dubbi e di conseguenti opzioni interpretative. In particolare l’opera tratta i punti salienti della nuova disciplina che, sul piano del diritto successorio, oltre che incidere per disposizione espressa sul divieto dei patti successori, deroga al principio dell’unitarietà della successione mortis causa, disattiva, relativamente ai beni oggetto del patto, i meccanismi della collazione e della riduzione e modifica l’ordinaria conformazione dei diritti di riserva, sottraendoli al principio della legittima in natura (con la conversione del diritto alla riserva in diritto ad un valore) ed al principio che individua nell’apertura della successione il momento della loro quantificazione. Allo stesso modo, sul versante del diritto dei contratti, essa sembra poter derogare al principio di relatività che governa l’efficacia del contratto ed introdurre rilevanti eccezioni in tema di scioglimento negoziale dei contratti ad immediata efficacia traslativa. Il volume si prefigge, inoltre, di fare luce sui profili strutturali e funzionali del patto di famiglia, nella convinzione che il loro approfondimento possa giovare al conseguimento di una più piena comprensione della novella figura contrattuale, essendo essi intimamente collegati a due dei connotati più salienti del nuovo istituto: la «specificità» del suo oggetto e la sua tendenziale «definitività». In questa prospettiva, in considerazione del profilo funzionale e della varietà di interessi che il patto è destinato a regolare, si accoglie e sviluppa una ricostruzione metodologica in chiave procedimentale del patto di famiglia, che tenga conto dei diversi momenti del patto, - da quello della formazione e condivisione delle scelte a quello della sua esecuzione, fino a giungere al momento della gestione delle sopravvenienze e a quello della utilizzabilità dei rimedi – e si dimostri in grado di superare le difficoltà interpretative che pone l’applicazione della nuova disciplina.
La disciplina del patto di famiglia, con la sua forza innovativa, ha innescato non pochi problemi interpretativi nel diritto delle successioni. Tra questi un posto prioritario assume l’imputazione del legittimario, o imputazione ex se, istituto dai contorni non troppo definiti
Patto di famiglia – Artt. 768 bis - 768 octies, nel Commentario al Codice civile - Schlesinger (diretto da Busnelli), Giuffrè, 2012, pagine 434. (Commentario) Il presente volume del Commentario al codice civile costituisce la prima opera di commento sistematico all’istituto del patto di famiglia (artt.768 bis – octies), la cui nuova disciplina, nelle intenzioni del legislatore, è finalizzata a promuovere il trasferimento generazionale del complesso aziendale dal disponente all’assegnatario con il consenso di tutti i legittimari. Il lavoro si propone di indagare il rilevante impatto dell’istituto, che si caratterizza per un regime normativo dal contenuto fortemente innovativo sia per tutta la materia successoria sia per la materia contrattuale.
Il dettato dell’art. 644, comma 1°, cod. pen. inequivocabilmente stabilisce che possono essere usurari gli interessi dati o promessi «in corrispettivo di una prestazione di denaro o di ogni altra utilità», ossia quegli interessi che si qualificano appunto come corrispettivi, in quanto costituiscono la prestazione sinallagmatica della dazione di una somma di denaro da parte del mutuante e del suo passaggio in proprietà del mutuatario, ai sensi dell’art. 1814. Tali evidentemente non sono gli interessi moratori, i quali, secondo quanto si desume in modo in equivoco fin dalla rubrica dell’art. 1224 cod. civ., costituiscono invece una preventiva e forfetaria liquidazione del danno risarcibile che l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria ha cagionato al creditore.
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