Usura e interessi moratori nel linguaggio del' Arbitro bancario finanziario

Abstract

Il dettato dell’art. 644, comma 1°, cod. pen. inequivocabilmente stabilisce che possono essere usurari gli interessi dati o promessi «in corrispettivo di una prestazione di denaro o di ogni altra utilità», ossia quegli interessi che si qualificano appunto come corrispettivi, in quanto costituiscono la prestazione sinallagmatica della dazione di una somma di denaro da parte del mutuante e del suo passaggio in proprietà del mutuatario, ai sensi dell’art. 1814. Tali evidentemente non sono gli interessi moratori, i quali, secondo quanto si desume in modo in equivoco fin dalla rubrica dell’art. 1224 cod. civ., costituiscono invece una preventiva e forfetaria liquidazione del danno risarcibile che l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria ha cagionato al creditore.


Autore Pugliese

Tutti gli autori

  • VOLPE F.

Titolo volume/Rivista

Non Disponibile


Anno di pubblicazione

2014

ISSN

1593-7305

ISBN

Non Disponibile


Numero di citazioni Wos

Nessuna citazione

Ultimo Aggiornamento Citazioni

Non Disponibile


Numero di citazioni Scopus

Non Disponibile

Ultimo Aggiornamento Citazioni

Non Disponibile


Settori ERC

Non Disponibile

Codici ASJC

Non Disponibile