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Francesco Moliterni
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: societa', ambiente,culture
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/05 - Diritto dell'Economia
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Il contributo in materia di assicurazione del rischio pirateria muove essenzialmente dalla considerazione, che si tratta di un “ancient risk with modern faces” (p. 449). Premessa che si traduce in una impostazione di tipo motodologico: i classici hanno in tale materia una loro attualità e modernità peculiare, in particolare nella definizione dell’idea di pirateria e nella sua distinzione rispetto a quella della (guerra di) corsa. La storia dell’idea di pirateria e dell’idea di corsa è strategica al fine della definizione della fattispecie di “pirateria” e “rischio pirateria” e della sua distinzione rispetto a quella di “war risk” (pp. 449 - 451). Ciò posto, la riconduzione del rischio pirateria nell’alveo dei rischi di mare comporta la sua normale assicurabilità come confermato dalla prassi delle assicurazioni marittime delle merci (polizze all risks), e segnatamente dall’art. 6 delle Institute Cargo Clauses (A). Il rischio pirateria è così incluso fra i “general perils of the sea” (Arnould). Per altro verso, la drammatica crescita del rischio pirateria in alcune zone ha dato luogo alla elaborazione di specifiche clausole tipo in sede di BIMCO (Baltic and Maritime Council) (pp. 457 – 463). E’ in ogni caso essenziale che la definizione del rischio pirateria adottata dalle polizze e soprattutto la sua interpretazione sia coerente con il “popular meaning” attribuito al termine pirateria in coerenza con il principio di “good faith”
Il commento alla disciplina dell’abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento introdotta dal d.lg. 27 gennaio 2010, n. 11 e innestata nel t.u. bancario all’art. 131-ter muove da una riflessione sul sistema dei pagamenti e sui soggetti ad esso partecipanti (prima di tutto, banche) regolarmente abilitati all’esercizio dell’attività di prestazione di servizi di pagamento (par. 1). Quindi, si procede allo studio dei servizi di pagamenti, il cui esercizio riservato è protetto dalla sanzione penale dell’art. 131-ter t.u.b. Speciale attenzione viene dedicata alla “rimessa di denaro”, zona operativa particolarmente a rischio di abusivo esercizio (par. 4.2). E’ infatti la rimessa di denaro il servizio di pagamento normalmente offerto dai sistemi di pagamento c.d. informali (arabi, indiani, cinesi), cui partecipano intermediari privi di alcuna autorizzazione e di alcun riconoscimento da parte delle Autorità occidentali. A tale fenomeno è dedicata la parte conclusiva del Commento all’art. 131-ter (parr. 4.2, pp. 218 – 224)
La disciplina e le sue ragioni. Interesse all'assicurazione e valore assicurabile. Interesse rilevante. Posizioni giuridiche qualificate ed interessi all'assicurazione. Principio indennitario e contratto di assicurazione.
La simbiosi fra sorveglianza e sistemi dei pagamenti. Il governo della moneta e il sistema dei pagamenti: il rischio sistemico. Euro, sistema di pagamenti e sorveglianza: il rapporto fra SEBC e Banca d'Italia.
Il libro affronta lo studio di una materia assicurativa peculiare sia in ragione della qualità dei rischi protetti, collegati alla responsabilità armatoriale, sia in ragione della natura delle associazioni mutualistiche o dei “clubs” di armatori che assicurano larga parte del tonnellaggio mondiale: i Protection and Indemnity Clubs o P&I Clubs. La prima parte del libro è pertanto dedicata preliminarmente all’evoluzione del modello dei P&I Clubs dall’originaria friendly association fra armatori al moderno P&I Club, per concentrarsi poi sullo studio del sistema dei moderni P&I Clubs: in particolare, la struttura personale aperta dei P&I combinata alla selezione positiva dei rischi. Lo snodo principale è lo scrutinio degli aspiranti membri del P&I Club, che è sì guidato dalle Club rules – agevolmente accessibili anche sul sito dei P&I Clubs, ma basato sostanzialmente su di un criterio reputazionale (pp. 111 – 126). E’ altresì importante ricordare che il contratto che intercorre fra P&I Club ed il membro assicurato è un contratto di indennità in senso stretto: una indemnity insurance cui è funzionale la pay to be paid rule (127 – 142). L’altra conseguente parte della monografia si concentra sulla disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità armatoriale, introdotta dal legislatore europeo con la direttive 2009/20/CE, cui il legislatore italiano ha dato attuazione con il dl 28 giugno 2012, n. 111 (capitoli IV e V, pp. 215 – 307). L’introduzione dell’obbligo assicurativo è evidentemente diretto a proteggere i terzi, i cui danni sono riconducibili alla responsabilità di un armatore. Centrale nell’economia della direttiva 2009/20/CE è il rinvio alla Convenzione LLMC (Limitation on Liability for Maritime Claims), che contribuisce a definire la fattispecie di rischio da responsabilità armatoriale oggetto della direttiva 2009/20/CE (art. 4, par. 3) e la relativa disciplina. E’ stato essenziale pertanto un commento alla Convenzione LLMC (capitolo IV, pp. 149 – 207). Fondamentale è l’indicazione dell’ “assicurazione indennizzo del tipo attualmente fornito dai membri dell’International Group of P&I Clubs”coe “esempio” di assicurazione idonea a soddisfare l’obbligo assicurativo dell’armatore (art. 3, lett. b, e art. 4 della direttiva 2009/20/CE). In tal modo, si attenua o si elide il trauma dell’introduzione della direttiva 2009/20/CE, che si pone in continuità con la prassi dei P&I Club. In ogni caso la direttiva 2009/20/CE segna l’avvio di un passaggio da un diritto dei P&I Clubs ad un diritto dell’operazione assicurativa (pp. 301 – 306)
Il contributo affronta la materia dell’assicurazione dell’azienda sanitaria, sforzandosi di combinare lo studio dei profili giuridici con le suggestioni rivenienti dalla teoria generale dei sistemi. L’azienda sanitaria è prima di tutto un sistema complesso, un insieme di elementi organizzati al fine di offrire un servizio sanitario adeguato e quindi prestazioni sanitarie rispondenti a regola d’arte (pp. 692 – 694). L’assunto che gli elementi componenti il sistema sanitario hanno carattere plurale e natura diversificata, comporta che la responsabilità da inefficienza del sistema sanitaria abbia potenzialmente un carattere altrettanto plurale e non riducibile alla responsabilità del medico (cfr. la fondamentale sentenza delle Sezioni Unite dell’11 gennaio 2008, n. 577, spec. il punto 3.1. del “diritto”). La ricordata sentenza delle Sezioni Unite apre così a “forme di responsabilità autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni riferibili all’ente”. Sorge pertanto un bisogno assicurativo dell’ente ospedaliero legato alla responsabilità civile del sistema sanitario: un rischio per forza di cose complesso, tanto più difficile da definire quanto più è complessa la struttura sanitaria di riferimento. Ciò comporta intuibili difficoltà nella determinazione del rischio clinico della struttura ospedaliera oggetto del contratto di assicurazione: il rischio clinico globale di un sistema sanitario potrebbe essere non determinabile e quindi un contratto di assicurazione che avesse ad oggetto un simile rischio sarebbe nullo oltre che contrario a criteri di sana e prudente gestione dell’attività assicurativa. Diventa così strategico ai fini dell’assicurabilità del rischio clinico globale del sistema sanitario che la funzione di risk management affidata normalmente alle c.d.. unità di gestione del rischio clinico sia svolta in modo efficiente (pp. 701 – 705) ed assolva effettivamente alla sua missione di sistema organizzativo delle informazioni sul rischio clinico.
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