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Cosimo Pietro Guarini
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/09 - Istituzioni di Diritto Pubblico
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Il fallimento dei modelli economici anarco-liberista (o neo-com) e collettivistico risponde non solo a ragione endogene al dipanarsi delle dinamiche economiche ma anche al tramonto delle concezioni antropologiche cui essi erano ancorati, incompatibili con il pieno e integrale sviluppo della persona umana. A tal proposito, il ritorno alle radici dei contenuti valoriali della Costituzione repubblicana rappresenta un sicuro guado nei marosi della contingenza economico-sociale di questi ultimi tempi di crisi. Tornare a valorizzare i principi personalista, lavorista, solidarista e quello della sussidiarietà in senso orizzontale aiuterebbe a cogliere anche nuove prospettive dell’agire economico non necessariamente antitetiche a quelle tradizionali, e neppure a queste antagoniste, ma senz’altro cariche di un portato di novità capace di spingere verso paradigmi per il raggiungimento del benessere e della felicità della persona umana diversi da quelli dominanti. In tal senso, la valorizzazione di una economia della reciprocità, declinata anche in reciprocità del dono o agapica (con i relativi corollari della concorrenza della qualità in vece della concorrenza del prezzo, delle ricompense intrinseche in vece di quelle estrinseche e dei beni relazionali in vece di quelli posizionali) potrebbe essere seriamente indagata non solo perché compatibile con (e forse persino presupposta dall’) assetto dei principi fondamentali della Costituzione italiana ma anche in ragione del suo fondamento in un messaggio più universale, quello della dottrina sociale della Chiesa. Dottrina della Costituzione e dottrina sociale della Chiesa non dovrebbero, pertanto, intendersi quali sterili binari paralleli ma quali vasi comunicanti accomunati dal comune principio della centralità della persona umana.
Il presente studio si propone di indagare la possibilità di collocare il singolo parlamentare nel novero degli organi legittimati ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato anche attraverso gli spunti in argomento offerti dalla (non proprio copiosa) giurisprudenza costituzionale di riferimento e, in particolare, dall’ordinanza n. 149 del 2016, che suggerisce una ripresa dell’attenzione sul tema. The present essay aims to investigate the possible placement of each parliamentarian within the legitimate subjects at being part of the conflict of attributions between the powers of the State also through the arguments put forwards by the (not really copious) constitutional jurisprudence on the question and, especially, by the decision n. 149/2016 that suggest a resumption of focus on the theme.
Il presente contributo si propone di rendere osservazioni critiche sulla complessa vicenda giudiziaria di una coppia di coniugi che, prima eterosessuale, è, poi, divenuta same sex a seguito dell’esercizio del diritto di uno dei componenti di questa – in accordo con l’altro – di cambiare sesso. Tale vicenda è culminata nella sentenza n. 8097 del 2015 della Corte di Cassazione, I Sezione civile, che ha introdotto nel nostro ordinamento la “figura” del c.d. “matrimonio a tempo” al fine di evitare, come richiesto dai ricorrenti, che lo scioglimento ope legis del loro rapporto di coniugio travolgesse il pregresso vissuto e i reciproci diritti e doveri maturati. Tale singolare legame giuridico dovrebbe esaurirsi nel momento della emanazione di una legge che disciplini anche le unioni tra persone dello stesso sesso evitando, così, soluzioni di continuità nel perdurare del rapporto di affectio coniugalis e di communio omnis vitae dei soggetti coinvolti. La decisione della Corte di Cassazione costituisce il “seguito” giurisprudenziale della sentenza n. 170 del 2014 della Corte costituzionale e palesa qualche elemento critico in ordine alla “fedeltà” nei confronti del giudicato della Consulta che, dal canto suo, assume, peraltro, una veste decisamente “complessa”. This essay brings out observations on the judicial case that involves heterosexual married couple that becames same-sex after one of them had exercised the right to rectified his sex. This case ends up with the decision n. 8097/2015 of the Court of Cassation wich introduces in the italian family law system the “temporary marriage” in order to prevent the dissolution, ope legis, of their previous life and legal status. This particular marriage will disappear when the italian Parliament will approve a law about the same-sex unions. The decision n. 8097/2015 follows the “atypical” decision n. 170/2014 of the italian Constitutional Court wich shows some critical elements on its compliance by assuming complicated features.
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