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Francesco Astone
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università degli Studi di Foggia
Dipartimento
Dipartimento di Giurisprudenza
Area Scientifica
Area 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/01 - Diritto Privato
Settore ERC 1° livello
SH - Social sciences and humanities
Settore ERC 2° livello
SH2 Institutions, Values, Environment and Space: Political science, law, sustainability science, geography, regional studies and planning
Settore ERC 3° livello
SH2_4 Legal studies, constitutions, human rights, comparative law
The relationship between user and social network needs to be analyzed not only with regard to the law of contract, but also with respect to the plurality of rules governing the processing of data, protection of persons and consumers in general (not considering the intellectual property, that is not analyzed in this essay). These rules play an important role not only in cases of tort (in which they are applicable regardless of the contractual arrangements), but also in limiting the autonomy of the parties with respect to various essential aspects of the relationship, such as jurisdiction, applicable law, the exemption of liability clauses. Effective protection of the user requires the possibility of referral to the jurisdiction of user’s country, the application of user’s national law, to waive the exemption of liability clauses. Traditional methods of analysis of the contract are inadequate to describe this relationship, which does not let itself be ranked among the exchange contracts or the association agreement and rather deserves to be assimilated to the 'network contracts' (category developed in Germany by G. Teubner). The classification in terms of 'network contracts' achieves a further important result (not usefully reachable in light of the traditional classifications), which consists in considering the responsibility of the operator of social network for tortious injury caused by others or non-users through social networks.
L’enforcement del diritto di autore è tradizionalmente affidato ai rimedi privatistici somministrati dal giudice civile. E’ tuttavia fortemente avvertita la necessità di strumenti alternativi e questo essenzialmente per la crisi che affligge i sistemi giudiziari, i cui tempi e costi sono noti, mentre in materia di diritto di autore si richiede una rapida ed efficace tutela inibitoria. In Italia, la necessità di un’alternativa all’enforcement giurisdizionale ha prodotto il recente Regolamento AGCom, che propone un inedito modello di tutela amministrativa e tuttavia segnala l‘importanza che i codici di condotta – tipico strumento di autoregolazione privatistica – devono assumere. Internet appare in effetti un ambiente sotto vari profili (a-territorialità, eterogeneità degli operatori, molteplicità degli interessi coinvolti) ideale per lo sviluppo di sistemi di autoregolazione. La cornice legislativa in cui questi sistemi sono chiamati a svolgere la loro funzione, escludendo qualsiasi dovere di vigilanza preventiva e tuttavia imponendo al provider responsabilità nei soli casi di provata consapevolezza dell’illecito, gli riconosce – implicitamente – competenza proprio con riguardo ai due aspetti fondamentali dell’intero sistema: la rimozione dell’illecito e la prevenzione della sua reiterazione. L’approccio degli operatori è tuttavia molto eterogeneo e tende ad agire su più livelli: alla massa degli interlocutori viene riservata una disciplina di matrice unilaterale, variamente articolata, intesa a prevenire, depotenziare o definire gli eventuali contenziosi attraverso il take down e, nei casi estremi, la cancellazione dell’account; con i grandi content owners, superata la fase dell’iniziale conflitto, vengono più facilmente raggiunte intese bilaterali, di contenuto adeguato alle diverse situazioni. Con riguardo alla realtà del nostro Paese, gli operatori, che pure manifestano ostilità all’enforcement amministrativo, non sembrano inclini a realizzare più adeguati livelli di enforcement privato (che, dell’enforcement amministrativo, potrebbero invece prevenire o attenuare gli effetti). L’esame concreto delle regole attraverso cui l’enforcement privato si realizza evidenzia una serie di criticità che non possono essere ignorate: gli operatori, nonostante l’evidente tentativo di minimizzare il loro ruolo, svolgono una funzione decisiva, paragonabile a quella del giudice investito di un ricorso cautelare. S’intende che l’esercizio di simili poteri implichi responsabilità e problemi, anche in quanto le liti sul copyright possono facilmente comportare riflessi nell’esercizio dei diritti fondamentali. Ferma la necessità, irrinunciabile, di un finale controllo giudiziario, che tuttavia rimane una possibilità solo teorica per la massa dei soggetti coinvolti, l’autoregolamentazione dovrebbe assicurare sempre migliori standards di trasparenza e neutralità. Forse, piuttosto che amministrare direttamente i casi, assumendo ogni conseguente responsabilità, i gestori potrebbero valutare l’ipotesi di delegare la giustizia interna ad un organo terzo, appositamente investito di tale funzione e designato con ragionevoli garanzie di competenza ed imparzialità. La via dell’autoregolazione – ingiustificatamente trascurata in Italia – dovrebbe trovare ulteriori sviluppi proprio in questa direzione, producendo sistemi di giustizia privata facilmente accessibili, capaci di operare anche on-line, in grado di assicurare un livello di tutela difficilmente raggiungibile, almeno de facto, avanti alle corti giudiziarie nazionali.
Il saggio rappresenta la relazione svolta al 7° Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile. L’A. riflette sul principio di irretroattività della legge civile sottolineando le ragioni che giustificano la retroattività anche nei rapporti tra privati, segnatamente quando si tratti di presidiare valori primari costituzionalmente garantiti.
Lo scritto si sofferma sui poteri di intervento del giudice rispetto ai contratti gravemente squilibrati. A commento di un'ordinanza della Corte Costituzionale che mostra di ritenere possibile la dichiarazione di nullità dell'accordo o della clausola sul presupposto della violazione del principio generale di solidarietà (Art. 2 Cost.) o comunque del dovere generale di buona fede (art. 1375 Cost.), l’A. sottolinea la pluralità di strumenti – tutti ugualmente corretti sul piano tecnico – a disposizione del giudice che voglia correggere gli eccessi dell’autonomia contrattuale, quando appaia evidente il difetto di equilibrio che affligge l’operazione economica imposta da una all'altra parte. Tuttavia, se il sistema è chiaro nel consentire al giudice l’intervento (il che puntualmente si verifica nei momenti di grave crisi e trasformazione della società), lo è ugualmente nel richiedere un percorso argomentativo adeguato, che valga a prevenire il rischio di abusi e consenta un sindacato sulla correttezza della soluzione raggiunta e della motivazione che la giustifica.
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