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Ivan Ingravallo
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO JONICO IN "SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: societa', ambiente,culture
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/13 - Diritto Internazionale
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
L’effetto congiunto delle riforme introdotte nell’ordinamento dell’Unione europea, con il Trattato di Lisbona del 2007, e nel sistema costituzionale italiano, con la legge costituzionale n. 3/2001 e relativa normativa d’attuazione, hanno reso nuovamente attuale la vexata quaestio del ruolo delle Regioni (e Province autonome) italiane nel sistema di relazioni esterne del nostro Paese e, in particolare, nei rapporti con l’Unione europea. E’ da dire, anzi, che la riforma del titolo V della Costituzione italiana del 2001, nel rimodulare l’assetto complessivo dei rapporti tra Stato ed Enti sub statuali nelle relazioni esterne dello Stato italiano attribuendo a questi ultimi Enti, con riferimento all’Unione europea, un ruolo molto più incisivo del passato sia nella fase “ascendente” che in quella “discendente”, ha di fatto anticipato le successive evoluzioni, nel medesimo senso, del diritto dell’Unione. In sostanza, la detta riforma costituzionale ha creato le condizioni di sistema perché anche il nostro ordinamento giuridico si evolvesse in coerenza con quelle tendenze dirette a valorizzare il ruolo del “… sistema delle autonomie locali e regionali”(art. 4, par. 2, TUE); tendenze presenti in molti ordinamenti di Stati membri dell’Unione e che, nell’ordinamento dell’Unione, hanno trovato una, seppur parziale, affermazione con il Trattato di Lisbona del 2007. E’vero che la riforma costituzionale del 2001 aveva una finalità soprattutto interna – confermate dalla successiva, recente, riforma dell’art. 97 Cost. - ma è anche vero che tale finalità è stata perseguita in un’ottica di marcata apertura verso l’ordinamento internazionale e l’ordinamento dell’Unione europea che è pregna di conseguenze sistematiche e, pertanto, di grande interesse scientifico per gli studiosi della materia. Come si segnala, infatti, nello studio che segue, il ruolo del diritto UE è divenuto cruciale perché, nel momento nel quale si introducevano elementi di federalismo nel nostro sistema istituzionale, sorgeva l’esigenza politica di evitare tendenze centrifughe che minassero il principio del riconoscimento e valorizzazione delle autonomie locali ferma restando l’unitarietà ed indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.). Esigenza soddisfatta, appunto, individuando nella Costituzione, negli “obblighi internazionali” e nell’ordinamento dell’Unione europea i limiti di carattere generale che, condizionando l’attività istituzionale dei vari organi ed enti nazionali, hanno assunto la funzione di elementi unificanti il “sistema” così creato. In sostanza, nel momento nel quale si è ripensato, in generale, il sistema di riparto delle competenze e nel momento in cui lo Stato ha smesso di essere l’unico protagonista dell’attività di formazione ed attuazione degli obblighi “esterni” condividendola – seppur parzialmente - con gli altri Enti indicati, il legislatore costituzionale ha voluto affermare esplicitamente – quale evidente contrappeso e/o controlimite - la vincolatività generale degli obblighi indicati dall’art. 117, 1°co., Cost. e il “primato” delle relative norme. Come si sia “ristrutturato” l’ordinamento italiano a seguito di tale riforma, come si sia raccordata la suddetta riforma con gli sviluppi dell’ordinamento dell’Unione e che effetti sistematici il tutto abbia prodotto è oggetto di approfondimento in questo volume. Era, infatti, opportuno riesaminare, per gli aspetti ancora rilevanti, questa materia in passato oggetto di grande attenzione da parte della dottrina di diritto internazionale e comunitario. Ed era necessario riesaminare questa materia alla luce delle evoluzioni del diritto dell’Unione e del diritto interno italiano – di recente arricchito da una nuova normativa ordinaria d’attuazione (legge 24 dicembre 2012 n. 234) - individ
The article deals with the advisory opinion given on 22 July 2010 by the International Court of Justice (ICJ) on the accordance with international law of the declaration of independence from Serbia adopted by Kosovo authorities on 17 February 2008. The advisory opinion is critically examined in the light of international law and of United Nations Security Council resolution 1244 (1999). The responsibilities of the European Union in Kosovo are also scrutinized, with regard to the mandate of EULEX Kosovo, the role of the EU as a facilitator of the dialogue between Belgrade and Pristina, and the European perspective for Kosovo and the Western Balkans.
L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è un ente internazionale del tutto particolare. Nata nel 1975 come conferenza internazionale di Stati (Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa-CSCE), con la fine della guerra fredda ha conosciuto una progressiva istituzionalizzazione, trasformandosi in organizzazione internazionale. Gli Stati partecipanti hanno mostrato consapevolezza per questa trasformazione e, dal 1° gennaio 1995, ne hanno mutato anche la denominazione, da CSCE a OSCE. Non è però mutato il fondamento giuridico della loro collaborazione, che rappresenta la principale peculiarità della CSCE-OSCE: l’assenza di un trattato o di un altro strumento istitutivo di diritto internazionale. L’articolo esamina i profili istituzionali dell’OSCE (membership, istituzioni, atti, modalità di adozione delle decisioni, bilancio, personale, ecc.), il progressivo affermarsi delle sue attività operative a favore della pace e la controversa questione della sua personalità giuridica. Infine, l’autore valuta l’attuale fase di declino dell’OSCE, che negli anni 2000 è stata progressivamente meno utilizzata dai suoi Stati partecipanti, svolgendo alcune osservazioni sulle prospettive di questa organizzazione così particolare.
The paper deals with the legal phenomenon of international territorial administration, which occurs when an international organization performs governmental functions in a territory. The main examples of international territorial administrations were offered by UNTAES in Eastern Slavonia, UNMIK in Kosovo and UNTAET in East Timor, created by the United Nations Security Council in the late ‘90s, but there are some relevant examples also in the previous practice of the League of Nations, of the United Nations and of the European Union. The author considers the application of the rules of International humanitarian law and of human rights protection in the context of the international territorial administration, evaluating the legal docrtine on this topic and the relevant international practice. At last, the author analyses the strengths and limits of the judicial and non-judicial mechanisms of control over the activities of the international territorial administrations established at international as well as at national level.
Un des droits qui dérivent de la citoyenneté européenne est celui de la protection des autorités diplomatiques et consulaires des États membres lorsqu’un citoyen européen se trouve en difficulté dans un État hors de l’Union européenne dans lequel les autorités de son État national ne sont pas présentes. Ce droit, vingt ans après la signature du traité de Maastricht, a fait l’objet d’un nombre très limité d’actes (peu efficaces) de droit dérivé et il n’est presque pas connu et utilisé par les citoyens européens. Le présent article examine les aspects critiques du point de vue de ce qu’on appelle la dimension externe de la citoyenneté européenne et en évalue les perspectives futures, à la suite de certaines modifications introduites par le traité de Lisbonne et des initiatives récentes promues par la Commission européenne pour la renforcer
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