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Giovanni Cellamare
Ruolo
Professore Ordinario
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/13 - Diritto Internazionale
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Il ricorso al regolamento giudiziale si è intensificato dopo la fine della guerra fredda: ciò risulta sia dall'accresciuto ricorso alla Corte internazionale, indipendentemente dalle aree geo-politiche di appartenenza degli Stati che si rivolgono alla stessa; sia dalla creazione di altri tribunali. Gli accordi istitutivi di tribunali internazionali ne fissano le funzioni. L’esercizio delle due funzioni (contenziosa e consultiva) della Corte internazionale, va inteso alla luce della prassi applicativa delle norme statutarie e del Regolamento di procedura. D’altro canto in materia possono venire in gioco risoluzioni nelle quali sono “consegnate” le prassi giudiziarie interne della Corte medesima; questa, a partire dal 2001, ha rilasciato delle Practice Directions (Instructions de procédure, approvate il 31 ottobre 2001, ed emendate il 20 gennaio 2009) per gli Stati che compaiano in un processo, così sostituendo delle comunicazioni rivolte agli stessi. Per indicazione della Corte, si tratta di “Istruzioni” che si aggiungono al Regolamento senza modificarlo. Il loro contenuto induce a ritenere che siano volte prevalentemente a realizzare un ordinato svolgimento della procedura. Degne di rilievo sono gli svolgimenti procedurali sulla nomina dei giudici nazionali, ove due o più parti facciano causa comune; sul ruolo delle camere, in materia di intervento in causa; nonché sull'esercizio della competenza consultiva.
The development of relations between UN and regional organizations in the maintenance of peace (including the management of conflicts with destabilizing effects for the States concerned) has been favored by the absence of a predetermined notion of ‘regional organization’ in Chap. VIII of the UN Charter. These entities have gradually assumed duties in relation to the maintenance of peace and international security. In view of the application of Chap.VIII, account should be taken of the treaties upon which regional organizations are founded. Among these treaties, there is the founding document of the African Union, complemented by the Protocol setting up AU Council. This is given the power to authorize peace-keeping operations, which are kept distinct from any intervention on behalf of the Union. The rules in question cannot be interpreted in isolation, they must be interpreted and applied by the States operating within the AU and its Council in accordance with the combined provisions of Articles 2, par. 4, 24, and 53 of the UN Charter. The view that recognizes the autonomy of the AU Council from the UN Security Council is not reflected in practice. The emerging partnership with UN appears to be characterized by a dependence of the regional organization on the resources provided by the UN, as well as by other regional organizations (such as the EU and NATO) and Western States. The Security Council has rarely invoked Chap. VIII, and has recurrently acted on the basis of Chap.VII. The reference to Chap. VII is indicative of the seriousness of the situation: the resolutions of the Security 160 Ancorché con riferimento a situazioni diverse, v. PICONE, Considerazioni, cit., 216 ss. 161 In argomento v. BOISSON DE CHAZOURNES, op. cit., 288; con indicazioni (in nota 629) sul valore da riconoscere a un consenso successivo rispetto al momento in cui debba essere reso, LLOPS, op. cit., 344 ss.; CONFORTI, FOCARELLI, op. cit., 347. MANTENIMENTO DELLA PACE E RAPPORTI UN/ORGANIZZAZIONI REGIONALI 27 Council are to be understood in the light not only of their contents but also of the relevant operational context. On this basis it is possible to understand what the effects of their adoption in any specific case may be. This should lead us to focus on the reasons for authorization in the operational environment. One can pose the question of the admissibility and significance of the acts in which the Security Council takes a clear position in favor of the operation already initiated by the regional organization, without its previous authorization. In these situations, the Security Council acknowledges, understands or tolerates what has already happened and then, albeit implicitly, determines the actual existence of the conditions in the context of the operation in question, thus bringing it back within the UN system established by the Charter.
Come è noto, il Trattato di Amsterdam ha, a suo tempo, “comunitarizzato” la disciplina dei visti, dell’asilo e dell’immigrazione nell’Unione europea. L’evoluzione in parola è stata completata per effetto dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In particolare, ai sensi dell’art. 79, par. 1 «(L)’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani». Il par. 2 elenca i settori nei quali si svolge quella politica: tra gli stessi figurano l’immigrazione «clandestina e soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare»; nonché la «lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori». D’altro canto, l’Unione «può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri» (par. 3). L’attenzione è dedicata alle misure sull'immigrazione irregolare negli atti derivati e negli accordi di riammissione, alla luce della prassi giurisprudenziale e dell’operare in materia dei diritti individuali richiamati dall'art. 6 TUE. Così, in particolare, per quanto riguarda le misure sui vettori; la disciplina sulle sanzioni dei datori di lavori che assumano cittadini di Stati terzi in condizione irregolare, in materia di rimpatrio e di allontanamento degli irregolari; nonché l’operare congiunto degli accordi riammissione con il c.d. principio del safe third contry.
Come è noto, nel corso dell’ultimo ventennio, il Consiglio di Sicurezza ha adottato delle risoluzioni recanti ampi mandati operativi funzionali a processi di ricostruzione e ricomposizione di strutture statali; mandati, cioè, con misure, giusta un’espressione diffusamente utilizzata, di post-conflict peacebuilding. Il significato riconosciuto alla stessa in atti dell’ONU ha seguito l’evoluzione della prassi pertinente. In altri termini, trattandosi di un’esperienza empirica, le nozioni contenute in quegli atti hanno assunto un contenuto ampio e non formale, così da non pregiudicare le possibili tendenze evolutive di svolgimenti futuri. Alle misure di carattere economico che incidono in materia si fa riferimento anche in accordi di pace, spesso in rapporto di mutuo rinvio con le risoluzioni in parola. L’espressione indicata non è di per sé emblematica dei contesti operativi. Gli atti di cui si tratta possono essere distinti in funzione del ruolo che in essi assumono le misure esaminate. Su queste basi è possibile tenere distinti i contesti in cui le medesime operano.
Le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza mostrano che la distinzione contenuta nell'art. 53 della Carte delle NU, tra azioni utilizzate e autorizzate, dal Consiglio, non trova adeguato riscontro pratico. In particolare si hanno iniziative delle organizzazioni regionali che hanno chiesto al Consiglio di sicurezza in essere autorizzate al dislocamento delle Forze già create dalle stesse organizzazioni. Così nell'esperienza delle attività operative nella Repubblica Centrafricana. L'autorizzazione resa dal Consiglio di sicurezza a favore di una Forza sotto comando africano, non esclude il controllo politico normativo dello stesso Consiglio sull'operazione. Siffatto controllo sussiste anche rispetto all'operazione dell'UE, ancorché autorizzata, nello stesso contesto, "selon les termes" delineati dall'Unione, dati i rapporti di rinvio e presupposizione reciproca sussistente tra gli atti pertinenti.
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