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Francesca Dell'anna Misurale
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università del Salento
Dipartimento
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Area Scientifica
Area 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/01 - Diritto Privato
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Una disciplina caotica, frutto di una legislazione stratificatasi nel tempo e priva del necessario coordinamento, richiede di ripartire dal fondamento assiologico dell’assegnazione per operare una ricostruzione che tenga conto, nel quadro sempre più mutevole delle relazioni familiari, della necessità di assicurare una tutela adeguata ed effettiva dell’interesse della prole alla conservazione dell’habitat domestico senza imporre un irragionevole e sproporzionato sacrificio degli interessi concorrenti. Da una parte si tratta di garantire l’effettività della tutela anticipando l’opponibilità dell’assegnazione al momento della relativa domanda; dall’altra, di modularne il contenuto nello spazio e nel tempo perché il rimedio non risulti sovrabbondante rispetto all’esigenza da tutelare. Ridefinire il giusto equilibrio fra tutte le situazioni in conflitto si presta, del pari, a rappresentare la chiave per una rilettura unitaria dei diritti di abitazione, all’interno di una prospettiva rinnovata che prevede la tutela abitativa anche a favore della parte dell’unione e del convivente superstite.
Lo scritto si occupa della rilevanza della casa nell'ambito delle relazioni familiari, soffermandosi sui nuovi modelli di assegnazione (parziale e alternata) e le nuove figure di diritto di abitazione
Il contributo ripercorre i diversi orientamenti in tema di applicabilità dell'art. 1194 c.c. in sede di ricalcolo del dare avere nei rapporti di conto corrente, nell'ambito delle controversie tra banca e clienti, per individuare nella regola di imputazione del pagamento di cui alla norma codicistica il giusto correttivo idoneo a restituire coerenza al sistema.
Alla costatazione (amara) che a due anni dall'introduzione della nuova garanzia mobiliare la mancata adozione del registro informatizzato dei pegni ne impedisce il funzionamento, segue una riflessione generale sull'evoluzione del quadro normativo di riferimento che ha portato all'elaborazione di una figura di pegno senza spossessamento nella configurazione della quale sembra ricoprire un importante ruolo l'autonomia negoziale.
Il riordino della disciplina della filiazione (d.lgs. n. 154 del 2013) costituisce l'occasione per ripercorrere le regole che più specificamente riguardano la tutela economica della prole nella crisi della famiglia. La riflessione si sofferma sui principi ordinanti la materia (continuità e proporzionalità) e sulle modalità della contribuzione, esaminando i singoli criteri per la quantificazione dell'obbligo alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali. Apposito spazio è dedicato alle spese straordinarie, da ultimo oggetto di interessanti pronunce della Suprema corte. Infine, l'attenzione è rivolta alla disciplina degli strumenti di garanzia del credito del beneficiario che risulta (ri)delineata dall'art. 3, comma 2, l. n. 219 del 2012 al fine di assicurarne l'accesso alla prole senza alcuna distinzione, in ossequio al principio di unicità dello status di figlio.
All'indomani dell'approvazione definitiva della legge sulle Unioni Civili l'impressione è che, scelta la qualificazione giuridica dell'istituto e lasciato al giudice il problema dell'adozione da parte del genitore sociale, il legislatore abbia prestato ben poca attenzione alla regolamentazione del rapporto tra persone dello stesso sesso. Ne risulta una disciplina ricavabile per sottrazione da quella dettata per il matrimonio, tutta da ricostruire attraverso rinvii e richiami che impegneranno l'interprete in una vera e propria opera di riscrittura dei diritti e doveri delle parti dell'unione.
Lo scritto esamina i presupposti dell'assegnazione parziale della casa familiare nell'ottica del giusto contemperamento delle ragioni della prole alla conservazione dell'habitat domestico con quelle del genitore escomiato a subire il minor sacrificio del proprio diritto dominicale.
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