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Rossano, Ivan Adorno
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università del Salento
Dipartimento
Dipartimento di Storia Società e Studi sull'Uomo
Area Scientifica
Area 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/16 - Diritto Processuale Penale
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Il contributo è inserito in uno dei più prestigiosi codici di procedura penale commentati del panorama nazionale.
Il principio sancito dall’art. 109 Cost., che garantisce la piena emancipazione funzionale della p.g. dal potere esecutivo, a presidio dell’indipendenza esterna della magistratura e dell’obbligatorietà dell’azione penale, è pericolosamente messo in discussione da recenti conati di riforma.
Dopo un inquadramento sistematico del nuovo istituto del "prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi" a scopo investigativo, delineato dall'art. 359 bis c.p.p., vengono accuratamente analizzati il procedimento ordinario, quello d’urgenza, le ipotesi di invalidità dell'atto, i rapporti con il prelievo a fini identificativi ex art. 349, comma 2 bis, c.p.p. e i protocolli di utilizzazione dibattimentale.
La fase di ammissione della prova in dibattimento, morfologicamente descrivibile come sequenza iniziale e autonoma del procedimento probatorio, deputata alla selezione dei mezzi da esperire per la verifica dell’ipotesi formulata dal pubblico ministero, è disciplinata da un reticolo di regole che operano su due piani diversi, ma complementari: le norme che modulano la ripartizione dei poteri di iniziativa probatoria tra le parti e il giudice, declinabili attraverso lo schema dispositivo vs anti-dispositivo; le disposizioni che tracciano il volto polimorfico del “diritto” alla prova, delineando parametri, preambolo dialettico e caratteri della decisione giudiziale, anche di quella che, alla luce di un mutato quadro gnoseologico, revochi una precedente statuizione in ordine all’ammissibilità della prova. Chi osservi in filigrana la costante interazione tra i due piani normativi nell’evolvere della sequenza ammissiva ne trae una rappresentazione, di tipo quasi geometrico, dei vari punti di contatto, identificativi, in un certo momento, della dislocazione dei poteri di impulso probatorio e della cifra del “diritto” alla prova. Da questa idea nasce l’intento, perseguito col presente lavoro, da un lato, di svelare la complessa fisionomia del thema probandum e le variabili, talora sfuggenti, che ne accompagnano la proiezione dinamica nel dibattimento, dall’altro, di ripercorrere le scansioni del subprocedimento di ammissione della prova per cogliervi le situazioni giuridiche che regolano sia i rapporti interni tra i contendenti, sia quelli esterni tra le parti e il giudice.
Il contributo sonda in profondità la disciplina della perizia, mezzo di prova deputato a veicolare nel processo penale le conoscenze di tipo tecnico, scientifico o artistico. L'esame dell'istituto è condotto ricostruendo criticamente i tracciati interpretativi seguiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza e offrendo la chiave di lettura delle norme ritenuta più affidabile. L'indagine, sempre attenta alla "tenuta" sistematica e alla originalità delle soluzioni prospettate, mette progressivamente a fuoco l'oggetto della perizia e il divieto di perizia psicologica, i criteri e i protocolli di ammissione della prova, la nomina del perito e la perizia collegiale, le cause di incapacità e di incompatibilità del perito, l'astensione e la ricusazione dell’esperto, i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali, l'espletamento della perizia che richiede atti idonei ad incidere sulla libertà personale, il conferimento dell'incarico, lo svolgimento delle operazioni, i tempi e le forme del responso, l'esame dibattimentale del perito, l'assunzione della perizia nell'incidente probatorio, la sostituzione del perito e la valutazione della perizia.
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