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Giovanni Roma
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/07 - Diritto del Lavoro
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
L’elaborato commenta l’art. 2, comma 70 e l’art. 3, commi 1-3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. In particolare ci si sofferma sulla disciplina introdotta dal legge 92/2012 che rappresenta la sostanziale “stabilizzazione” di un regime di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria permanentemente in proroga con l’inclusione nel campo di applicazione di imprese tradizionalmente considerate dall’ordinamento come “soggette con limiti temporali”. L’ampiezza dell’intervento si segnala perché sono ora stabilmente ricomprese nel campo di applicazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità le imprese esercenti attività commerciali, le agenzie di viaggio e turismo, le imprese di vigilanza, le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale oltre ad interventi specifici a favore dei lavoratori del settore portuale. Il commento alla norma, anche attraverso l’analisi delle circolari Inps, evidenzia i profili di particolare criticità interpretativa nella concreta applicazione della disciplina.
Il saggio riguarda il diritto d’accesso ai documenti amministrativi da parte di un soggetto collettivo non per tutelare un interesse personale e qualificato, diretto, concreto ed attuale dello stesso, ma per esigenze di tutela degli iscritti. L’indagine, con una puntuale ricostruzione degli orientamenti della giurisprudenza e l’analisi dei Pareri della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, evidenzia come gli atti di organizzazione, ed in particolare quelli riguardanti il sistema di gestione delle risorse umane, non possano essere considerati atti amministrativi e, pertanto, espressione dell’esercizio di un pubblico potere, ma esclusivamente atti di diritto privato che trovano fondamento nel contratto di lavoro. I processi e le logiche che guidano l’azione amministrativa e le sue decisioni sono, quindi, di natura chiaramente privatistica e ad esse non può applicarsi la disciplina del procedimento amministrativo in quanto la p.a. adotta le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con atti privati e con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. A questi atti privati di natura negoziale, secondo la ricostruzione proposta, non potranno essere applicate le regole sul procedimento amministrativo fissate dalla L. n. 241/1990.
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