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Amarillide Genovese
Ruolo
Ricercatore
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/01 - Diritto Privato
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Il regime della responsabilità dell'appaltatore è disciplinato dalle norme del tipo contrattuale con tratti non trascurabili di specialità rispetto a quanto prevede la disciplina generale del contratto e delle obbligazioni; la sentenza offre l'occasione per riflettere sull'area applicativa riservata alle norme generali in tema di inadempimento del contratto d'appalto, con specifico riguardo all'ipotesi in cui l'opera commissionata non sia stata completata.
Il saggio approfondisce le problematiche giuridiche connesse alla produzione e commercializzazione dei dispositivi medici secondo prospettive d’indagine e visuali differenti. Da un lato, si rivolge all’analisi delle iniziative comunitarie, generali e settoriali, nel campo della sicurezza dei prodotti. L’Unione europea persegue in via primaria l’obiettivo di stabilire standard produttivi adeguati allo scopo di rendere “sicuri” quei prodotti che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità di utenti e consumatori. Il contesto normativo di riferimento è sia la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, sia le direttive che riguardano specificamente l’ambito dei dispositivi medici. Dall’altro lato, l’indagine si rivolge al sistema della responsabilità civile per danno da prodotti introdotto dalla direttiva 85/374/CEE. Il fine della sicurezza, qualità ed affidabilità dei prodotti, perseguito dalle istituzioni comunitarie con sempre maggiore efficacia, riguarda, infatti, sia il profilo ed “il momento” della prevenzione dei danni ai consumatori, sia il momento successivo della verifica dei presupposti necessari per accordare al danneggiato il risarcimento dei danni attraverso le regole di responsabilità del fabbricante. Per altro verso, il tema della sicurezza dei dispositivi medici può essere considerato anche nel contesto della elaborazione giurisprudenziale che afferma una responsabilità autonoma dell’ente ospedaliero per i cd. danni da disorganizzazione, riferibili alle carenze ed alle disfunzioni della struttura sanitaria.
Il tema delle relazioni contrattuali caratterizzate da dipendenza economica offre allo studioso di diritto privato uno scenario privilegiato per rimeditare il problema dei tratti distintivi del diritto del lavoro rispetto al diritto civile, tradizionalmente connessi alla asimmetria di potere negoziale. Con riferimento alla disciplina dell’abuso di dipendenza economica ed alla normativa consumeristica, il diritto privato dei contratti sembra infatti mutuare tecniche di tradizione giuslavoristica per comporre le asimmetrie di potere nell’ambito del rapporto contrattuale. Il diritto speciale del lavoro ed il «nuovo» diritto dei contratti sembrano condividere un rinnovato interesse da parte del legislatore per la tutela della parte debole del rapporto. Tuttavia l’aspetto comune individuato (l’esigenza di protezione) non giustifica una considerazione unitaria delle discipline, che divergono sensibilmente quanto a contenuto della protezione e rationes di tutela. Il diritto privato dei contratti – collocato nella prospettiva sistematica di disciplina funzionale all’efficienza del mercato – non rivela momenti di continuità con il diritto del lavoro perché non condivide con quest’ultimo la caratteristica conciliativa della logica dello scambio con la tutela di valori personalistici. Il diritto dei contratti è estraneo a considerazioni di tutela della dignità e del libero sviluppo della persona ed attento alla complessità della disciplina del contratto “calata” nella dimensione del mercato.
La prescrizione presuntiva è una particolare categoria di prescrizione breve il cui decorso determina non l’estinzione del diritto di credito ma una presunzione di adempimento dell’obbligazione entro il termine di legge. Il regime legale delle prescrizioni presuntive denota un chiaro favor debitoris con riguardo a specifiche ipotesi negoziali che generalmente si svolgono senza particolari formalità (prestazioni alberghiere, vendite al dettaglio, prestazioni professionali). Il debitore che eccepisce la prescrizione deve infatti provare solo il decorso del tempo e non anche il fatto che avrebbe determinato l’estinzione dell’obbligazione. Con riguardo ai crediti professionali la legge dispone che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti al compenso dell’opera prestata e al rimborso delle spese. Il saggio si propone di verificare l’attualità del regime prescrizionale delineato dall’art. 2956, n. 2, c.c., alla luce di due aspetti essenziali: da un lato, il diritto applicato che tende a escludere l’operatività della disciplina delle prescrizioni presuntive quando il fatto costitutivo del credito sia provato documentalmente; dall’altro, la sopravvenienza della normativa che prescrive solo «patti scritti» tra professionisti e clienti in materia di determinazione delle tariffe. Il saggio analizza i problemi applicativi del regime di prescrizione presuntiva dei crediti professionali e le soluzioni interpretative emerse nella elaborazione recente, confrontandole con orientamenti più risalenti e tradizionali.
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