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Sergio Rosario Alessandri'
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/18 - Diritto Romano e Diritti dell'Antichità
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Riassunto: Dal testo di D. 1.19.1.1. Ulpianus, libro XVI ad edictum, emerge che il compito del procuratore imperiale non è quello di alienare una res Caesaris, ma quello di amministrarla con diligenza. Lo stesso Ulpiano, in tema di legato di cosa altrui, afferma che i praedia Caesaris, facenti parte del patrimonium, non possono costituire oggetto di legato, essendo extra commercium: di norma, infatti, non possono essere venduti nisi iussu principis. Ciò non significa che al procurator occorra un'autorizzazione ad hoc per vendere un bene fiscale. Le fonti giurisprudenziali, infatti, registrano interventi puntuali del princeps solo a posteriori, attraverso rescritti, ma non c'é traccia di interventi autorizzativi.La stessa situazione è attestata dall'evidenza documentaria, in particolare papiracea, relativa alle vendite fiscali, dalla quale emerge non solo l'assenza di interventi dell'amministrazione centrale, che ordinino o autorizzino la vendita di beni usiaci, ma anche l'assenza di procedure che riguardino la vendita di tali beni.
L'assetto amministrativo-gestionale dell'Egitto romano nel III sec.d.c.: aspetti di continuità e discontinuità. Il ruolo dei procuratori imperiali e i rapporti tra uffici centrali e organi periferici. La riforma di Filippo l'Arabo. Le procedure di vendita all'asta e i tempora adiectionibus praestituta.
Collart nel 1926 ha pubblicato al numero 42 della raccolta dei Papiri di Bouriant (P.Bour.) un lungo rotolo di 710 linee, che contiene un documento datato al 167 d.C. Si tratta di un catasto e relativo ruolo d’imposta fondiaria di alcuni villaggi. L’editore distingue tra κυριακὸς λόγος ed ουσιακὸς λόγος, individuando nel primo il complesso delle proprietà (ουσίαι), che sono appartenute ai membri della famiglia imperiale e forse anche di quelle ereditate personalmente dagli imperatori, mentre nel secondo quello comprendente tutte le altre. In realtà, intesa diversamente da quanto sostenuto dal suo editore, è facile notare come l’unico λόγος di cui si parli sia il κυριακὸς λόγος, dal quale provengono gli ουσιακὰ εδάφη. Logica deduzione sarebbe, pertanto, quella di considerare l’espressione κυριακὸς λόγος come l’equivalente greco del termine latino fiscus o, in alternativa, in considerazione del contesto, come un sinonimo di ουσιακὸς λόγος.
From Ulp. 16 ad ed. D. 49, 14, 5, 1 we are aware that, if a fiscal property has been sold by a procurator Caesaris, it becomes immediately available to the buyer, once he has paid the related price. The expression statim fit emptoris, pretio tamen soluto, is subject of debate among the scholars, to which this paper intends to give a contribution by drawing attention to some neglected or not adeguately analysed aspects in the related studies. Above all, pretio tamen soluto seems to contradict the principle that in the fiscal sales the sold object statim fit emptoris: this problem can be overcome assuming an interference by Justinianean Compilers, who would have inserted the reference to the addictio, under which the contract worked statim, whereas the transfer of the dominium - and consequent irrevocability of the purchase - was connected with the full payment of the price. This interpretation finds confirmation in some imperial constitutions and in the papyrological evidence.
Rivisitazione di un importante documento papiraceo di fine II-inizi III sec.d.c., di cui si ridefiniscono natura e finalità (registro di beni fondiari e immobiliari del fisco, disponibili per la locazione). Osservazioni sul rapporto tra locazione quinquennale e oktadrachmia e sulla durata delle locazioni fiscali.
The imperial procurator Valerius Patruinus assigned to Flavius Stalticius some fiscal praedia. Afterwards, to the same Stalticius, in a second sale by auction, the aforesaid praedia were awarded definitively, but the question arose about appurtenance of fruits picked up inter primam licitationem et sequentem adiectionem. This question became object of an imperial cognizance within the Consilium principis, of wich traces remain in D. 49.14.50, a fragment of the Julius Paulus third book decretorum. The double addictiowas understood in a frame of fiscal sale with a risolutive clause (in diem addictio), or in that of a fiscal sale, iam perfecta, annullable through an overbidding, whereas the imperial rescript C.I. 10.3.4 and, above all, the papyrological evidence make it clear that, in fiscal sales by auction, it is possible a plurality of bidding sessions (they are attested from two to eigth), each with its own temporary addictio, and the last with the definitive one. As in D. 49.14.50.
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