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Salvatore Monticelli
Ruolo
Professore Ordinario
Organizzazione
Università degli Studi di Foggia
Dipartimento
Dipartimento di Economia
Area Scientifica
Area 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/01 - Diritto Privato
Settore ERC 1° livello
SH - Social sciences and humanities
Settore ERC 2° livello
SH2 Institutions, Values, Environment and Space: Political science, law, sustainability science, geography, regional studies and planning
Settore ERC 3° livello
SH2_4 Legal studies, constitutions, human rights, comparative law
Nell’ambito di un più vasto insieme delle negoziazioni determinanti vicende estintive dell’obbligazione con modi diversi dall’adempimento, si può individuare un sotto-insieme, rappresentato dai negozi detti solutori, nei quali la vicenda estintiva dell’obbligazione trae fondamento ed è conseguenza della solutio, intesa come forma diversa dall’adempimento, ma sempre satisfativa dell’interesse del creditore. Rientrano a pieno titolo in tale sottocategoria anzitutto le fattispecie codicistiche dell’adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), della dazione di pagamento di cui all’art. 1197 c.c. e della cessione di un credito in luogo dell’adempimento ex art. 1198 c.c., ma anche altre figure negoziali con funzione non direttamente solutoria quali ad esempio l’indicazione di pagamento, il mandato irrevocabile in rem propriam all’incasso, la delegazione di pagamento, la transazione, la cessio bonorum. Con tali complesse figure negoziali e con le problematiche ad esse riconducibili è chiamato a confrontarsi il notaio, tenuto a non limitarsi a recepire acriticamente le dichiarazioni dei contraenti, ma ad assolvere uno specifico obbligo di verifica, controllo ed informazione, nell'ambito del quale rientra anche quello di fornire dettagliate ed aggiornate indicazioni circa le soluzioni più convenienti per le parti, a vario titolo, coinvolte nel rogito, il regime fiscale preferibile in relazione alla tipologia di atto prescelto, i rischi cui le stesse possono andare incontro in ragione delle scelte che riterranno di adottare.
La clausola c.d. claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo, c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione
Si analizzano le novità introdotte dalla L. 8/3/2017, n. 24, c.d. Legge Gelli, nella materia della assicurazione per la r.c. in campo medico sanitario, con particolare riferimento ai soggetti destinatari dell’obbligo assicurativo, all'introduzione dell'azione diretta nei confronti dell’assicurazione ed il Fondo di garanzia, alle polizze con clausole claims made e deening clause.
La mediazione può nascere da fonte contrattuale e non. Il diverso fondamento, in certa misura, si ripercuote sulle obbligazioni a carico delle parti e sul conseguente regime delle responsabilità.
In questi ultimi anni una serie d’interventi legislativi relativi alle professioni enfatizzano il dovere d’informazione del cliente. Il nuovo codice deontologico forense prevede in maniera dettagliata ed ampliata, rispetto alla previgente versione, i “Doveri di informazione” in obbligo all’avvocato; parimenti essi sono variamente contemplati in varie norme di settore. All’evoluzione normativa, generale e di settore, fa eco una rinnovata attenzione della dottrina e della giurisprudenza sul tema e sulle conseguenti ricadute in merito alle responsabilità del legale per la violazione. Di qui l’opportunità di una riflessione sui contenuti e le peculiarità che connotano gli obblighi d’informazione gravanti sull’avvocato in ragione dell’attività esercitata, sulle modalità con cui tali informazioni andranno veicolate al cliente, sulla indubbia rilevanza, ai fini di eventuali responsabilità da inadempimento, dell’onere di cooperazione gravante su quest’ultimo ed infine sul riparto dell’onere della prova e sui profili risarcitori.
L'abolizione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari ha comportato la diffusione di convenzioni professionali, stipulate tra enti committenti (predisponenti) e professionisti, contenenti clausole di dubbia validità ed integranti, in molti casi, un abuso del diritto in danno dei professionisti fiduciari. L'articolo prende in esame le clausole più ricorrenti, ne individua i profili di nullità, indica i possibili rimedi qualora dette clausole divenissero oggetto d'impugnativa.
La transazione, quale strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, acquista sempre maggiore rilievo e centralità. Una serie di recenti interventi legislativi impongono di rimeditare il ruolo attribuibile al notaio al riguardo.
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