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Massimo Gazzara
Ruolo
Professore Associato
Organizzazione
Università degli Studi di Foggia
Dipartimento
Dipartimento di Economia
Area Scientifica
Area 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/01 - Diritto Privato
Settore ERC 1° livello
SH - Social sciences and humanities
Settore ERC 2° livello
SH2 Institutions, Values, Environment and Space: Political science, law, sustainability science, geography, regional studies and planning
Settore ERC 3° livello
SH2_4 Legal studies, constitutions, human rights, comparative law
Il tema della decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria nei danni lungo latenti ha destato grande interesse nella più recente giurisprudenza ove si è ormai consolidato il principio in virtù del quale il dies a quo va computato non già dal momento in cui si de-termina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato, così come la sua riconducibilità all’azione o all’omissione di un sog-getto determinato. Il problema dell’allungamento, in alcuni casi assai cospicuo, del termine di prescrizione, che in altri ordinamenti è stato recentemente risolto per via normativa, si rivela di grande impatto sul versante as-sicurativo, in particolar modo con riferimento a quelle polizze di re-sponsabilità civile (tra cui quelle di r.c. professionale) con formula claims made o a richiesta fatta, che escludono la copertura dei sinistri per i quali la richiesta di risarcimento sia successiva alla scadenza del contratto. Anche ove sia pattuita una espressa e onerosa clausola di ultratti-vità, essa non supera generalmente i dieci anni, che costituiscono il termine di prescrizione ordinaria per l’azione di risarcimento danni da inadempimento, con il rischio che, nel caso in cui il danno rimanga latente per lungo tempo, la relativa richiesta risarcitoria sia comunque fuori copertura.
L’opera affronta per la prima volta in forma monografica il tema dell’assicurazione di responsabilità civile professionale, resa obbligatoria dai recenti interventi normativi, che hanno tuttavia dettato una disciplina ancora incompleta e lacunosa della materia. La ricostruzione della figura è dunque tuttora in gran parte affidata alla prassi contrattuale vigente, che il volume affronta con una esaustiva ricognizione delle principali problematiche riscontrate nella esperienza giurisprudenziale, analizzate sia sotto il profilo squisitamente teorico che sul versante pratico-applicativo.
Le SS.UU. si pronunziano per la prima volta sul tema della clausola claims made nei contratti di assicurazione della responsabilità civile, componendo in senso negativo un contrasto tra le Sezioni semplici in ordine alla possibilità di ipotizzare la nullità della clausola per confliggenza col divieto di assicurazione del rischio putativo. Escluso altresì che la pattuizione, in quanto delimitativa dell’oggetto contrattuale, possa qualificarsi come vessatoria, giungono alla qualifica della claims made come clausola atipica, come tale sottoposta al giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. Con la specificazione che tale giudizio andrà per lo più risolto positivamente nel caso di claims c.d. pura, cioè senza limitazioni temporali di retroattività, mentre andrà verificato caso per caso ove ricorra una claims impura, categoria all’interno della quale particolare disvalore va attribuito a quella che subordina la copertura alla circostanza che tanto l’evento dannoso che la richiesta di risarcimento debbano verificarsi nel corso del periodo assicurativo.
Risarcimento del danno da omessa o incompleta informazione al paziente nella fase precedente l'intervento chirurgico. Consenso informato.
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