Ricostruzione induttiva dell’avviamento e studi di settore: la Cassazione fa il punto sul riparto degli oneri probatori. Commento a Cass., Sez. Trib.., Sent. 21 dicembre 2011, n. 27989.

Abstract

Nell’accertamento, ai fini IRPEF, delle plusvalenze patrimoniali realizzate a seguito di cessione di azienda rileva sempre e solo il "prezzo incassato", mentre il valore determinato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro ai sensi dell’art.52 del d.P.R. n.131 del 1986, costituisce una mera "presunzione di corrispondenza" con il prezzo incassato, cui può ricorrersi solo se concorrano altre indicazioni che facciano ritenere la contabilità inattendibile e il corrispettivo pari al valore venale Conseguentemente, l’eventuale differente valore dell'avviamento desunto dall’applicazione dello studio di settore costituisce solo un indizio, anziché una prova, del possibile occultamento del prezzo reale.


Autore Pugliese

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  • SELICATO G.

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Anno di pubblicazione

2012

ISSN

1826-2430

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