Effettua una ricerca
Nicola Nisio
Ruolo
Ricercatore
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/04 - Diritto Commerciale
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Il saggio costituisce un commento all’art. 67, comma 3, lett. g) della Legge Fallimentare, che prevede l’esenzione dall’azione revocatoria per i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alla procedura di concordato preventivo. Nel lavoro vengono, in particolare, esaminati il presupposto di operatività, l’oggetto e l’ambito di applicazione della esenzione.
Nel saggio vengono esaminate le principali novità introdotte nel diritto concorsuale greco dal Codice Fallimentare, contenuto nella legge. N. 3588/2007, entrato in vigore il 16 settembre 2007, con particolare riferimento alla disciplina del fallimento ed ai nuovi istituti del “piano di riorganizzazione” e della “procedura di conciliazione”.
Il libro ha ad oggetto le “società fiduciarie – s.i.m.”, iscritte nella sezione speciale dell’albo previsto dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la cui attività caratteristica consiste nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento con intestazione fiduciaria. Il primo capitolo è dedicato alla ricostruzione della evoluzione normativa che ha riguardato le società fiduciarie - s.i.m., mentre ne secondo capitolo vengono esaminate le peculiarità della loro attività caratteristica.
Il breve saggio costituisce un commento alla sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite, n. 2425/2011 che, in tema di esdebitazione conseguente alla chiusura del fallimento, ha sancito il principio secondo cui, ai fini della realizzazione del presupposto del soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali, contemplato dall’art. 142, comma 2, della Legge Fallimentare, non occorre che durante la procedura siano stati parzialmente tutti i creditori concorsuali, essendo sufficiente che si sia avuto il parziale soddisfacimento anche solo di una parte di essi.
Condividi questo sito sui social