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Gabriella Carella
Ruolo
Professore Ordinario
Organizzazione
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Dipartimento
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Area Scientifica
AREA 12 - Scienze giuridiche
Settore Scientifico Disciplinare
IUS/13 - Diritto Internazionale
Settore ERC 1° livello
Non Disponibile
Settore ERC 2° livello
Non Disponibile
Settore ERC 3° livello
Non Disponibile
Prendendo spunto dalla vicenda della incriminazione da parte dell'India dei due marò italiani imbarcati sulla motonave Enrica Lexie ed utilizzando esemplificativamente tale vicenda, vengono affrontati in chiave critica e ricostruttiva i problemi connessi all'esercizio della giurisdizione penale sulle navi in alto mare e nella zona economica esclusiva, nonché il problema della immunità dalla giurisdizione degli organi di Stato.
L'esame del contrasto all'immigrazione irregolare nell'ambito dell'Unione europea è svolto attraverso la ricostruzione sistematica e in chiave critica di due sistemi di norme: a) le disposizioni che rendono uniformi i controlli alle frontiere esterne degli Stati membri le quali integrano la c.d. "politica di gestione integrata delle frontiere " e svolgono una funzione preventiva dell'ingresso irregolare di stranieri; b) le disposizioni repressive che, sanzionando in modo uniforme i comportamenti che favoriscono e rendono possibile l'immigrazione irregolare, hanno una funzione deterrente e prevengono i movimenti secondari di persone che potrebbero crearsi qualora alcuni Stati membri avessero un atteggiamento più tollerante verso il fenomeno in esame.
L'ingresso e il soggiorno dei cittadini di Stati terzi per motivi diversi dall'asilo. Il quadro istituzionale di riferimento prima del Trattato di Lisbona. Il nuovo quadro istituzionale dopo il Trattato di Lisbona. Le principali disposizioni di diritto derivato e i regimi particolari.
Lo scritto intende fornire una ricostruzione sistematica del quadro normativo dell'Unione europea in materia di tratta inquadrando la direttiva del 5 aprile 2011 nel contesto della evoluzione giuridica dell'istituto - nell'ordinamento internazionale e in quello dell'Unione - e dei rapporti sia con gli altri atti della cooperazione penale, sia con gli atti internazionali nella stessa materia. Vengono valutati così criticamente gli sviluppi relativi alla armonizzazione della incriminazione e delle sanzioni, alla facilitazione degli obblighi di repressione penale e di cooperazione giudiziaria e di polizia, alla garanzia della protezione delle vittime.
Il lavoro, partendo dal confronto tra il sistema delle norme di conflitto e la Convenzione europea dei diritti umani, perviene a talune conclusioni, suscettibili di essere generalizzate, sull’influsso della tutela dei diritti umani nel diritto internazionale privato. In primo luogo, il rilievo dell’esame di proporzionalità, nel giudizio della Corte volto all’accertamento della violazione della Convenzione, induce ad escludere che sia configurabile in astratto un contrasto tra diritti umani e metodi internazionalprivatistici o criteri di collegamento. Per la stessa ragione, non si ravvisano metodi imposti dalla tutela dei diritti umani; in particolare, si confuta l’ammissibilità di un metodo c.d. del riconoscimento fondato sull’art. 8 della Convenzione. In secondo luogo, si verifica che, l’ordine pubblico, per il suo contenuto e la sua struttura è inadatto a garantire che le norme straniere applicate nel foro non violino la Convenzione provocando la responsabilità dello Stato. Se ne conclude che anche nel diritto internazionale privato si applica il controllo diretto di convenzionalità e che la tutela dei diritti umani non ha modificato l’ordine pubblico. Dopo aver verificato che la tutela dei diritti umani non incide su metodi e tecniche internazionalprivatistiche, si perviene tuttavia a ravvisare un rivoluzionario influsso di essa sul fondamento e sulla ratio del diritto internazionale privato. Difatti le norme di conflitto possono essere considerate misure di attuazione degli obblighi positivi che derivano agli Stati dai singoli diritti tutelati nella Convenzione. Esse hanno quindi la funzione di coordinare i sistemi giuridici in modo da garantire che i diritti dei singoli non subiscano irragionevoli limitazioni o annullamenti a causa del carattere transnazionale della fattispecie in cui sono implicati. Ne deriva una rivoluzione copernicana per il diritto internazionale privato in conseguenza del passaggio da un’ottica prevalente di tutela della sovranità ad un’ottica prevalente di tutela dei diritti degli individui.
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