PLURISOGGETTIVITÀ EVENTUALE COLPOSA Un'introduzione allo studio nei delitti causali di evento in senso naturalistico

Abstract

L’accoglienza che la maggior parte della letteratura penalistica ha riservato all’articolo 113 c.p. è sempre stata piuttosto fredda, se non addirittura francamente ostile. In realtà l’esperienza storica e quella comparativistica dimostrano che, pur mutando sensibilmente i dati normativi, il problema del concorso colposo è legato che alla cornice positiva di riferimento alle forme di manifestazione della “vocazione” incriminatrice della plurisoggettività – che sono logicamente tre, ovvero la mancanza della correlazione tra regola cautelare violata ed evento (c.d. causalità della colpa); la non rilevabilità della violazione di una regola cautelare nonostante la sussistenza di una relazione causale tra la condotta e l’evento; la mancanza di colpa e causalità. L’analisi diacronica (dottrina e giurisprudenza all’epoca del codice Zanardelli) e quella sincronica-comparativistica (riferita alla dottrina tedesca e spagnola) dimostrano esattamente che il problema del concorso colposo riguarda la possibilità di configurare un ambito di responsabilità al di là dei contenuti della responsabilità monosoggettiva/individuale colposa. Anche in un “sistema” come quello tedesco dove dovrebbe essere scontata la non punibilità della partecipazione ad un fatto colposo (per cui la distinzione tra autore e altri “concorrenti”, denominati partecipi, rileverebbe solo nell’ambito dei fatti dolosi) le questioni nelle quali si esprime la “vocazione” incriminatrice della plurisoggettività hanno trovato ampio riconoscimento presso la letteratura penalistica e la dottrina. In questo contesto sembrano ancora lontana la prospettiva che si avverino sia l’auspicio, formulato da Kohlrausch nel 1939, di vedere definitivamente affermata la punibilità delle condotte di partecipazione anche a titolo di colpa sia la speranza di von Buri di veder sorgere l’alba del giorno in cui la coautoria colposa sarebbe stata solo un ricordo della storia. La questione presenta profili teorico-politico-criminali, teorici-di principio e teorico-dogmatico-concettuali. Senza dubbio con la Costituzione gli «schemi di disciplina e di garanzia», che la parte generale traduce dal livello dei principi a quello delle regole, hanno assunto, appunto, rilevanza costituzionale, divenendo intangibili. Ciò nonpertanto, i principi non possono essere convertiti in un modello dogmatico. La Carta esige la colpa, non indica qual è il modello di colpa “costituzionale”; lo stesso vale per la causalità. Quando invoca l’avallo della costituzione l’elaborazione teorica deve conservarsi fluida, flessibile, capace di sostenere entro certi limiti margini di oscillazione. Altrimenti si “dogmatizza la costituzione” invece di costituzionalizzare la dogmatica, e salta l’equilibrio del sistema. L’esclusività del modello plurifattoriale monosoggettivo è appunto una rispettabile proposta di costituzionalizzazione della dogmatica, non il modello di responsabilità imposto dalla costituzione, nella quale non si legge alcuna gerarchia nei rapporti tra l’art. 41, comma 3, c.p. e l’art. 113 c.p.; l’esclusività del modello plurifattoriale monosoggettivo vale quanto l’altrettanto plausibile interpretazione dell’art. 27 che traduce il principio personalistico in termini di «rimprovero personale» e non esige a tal fine l’indefettibile accertamento del nesso causale ricostruito in termini rigorosamente condizionalisitici. Molto a fini della scelta dipende dalle opzioni politico-criminali che guidano l’autorappresentazione del compito proprio della letteratura penalistica di declinare armonicamente il rapporto tra valori e mezzi; né, in questa prospettiva, le soluzioni più orientate in senso garantistico, solo per questa ragione, possono essere considerate più coerenti con la costituzione. Del resto, l’aut/aut, colpa monosoggettiva e concorso nella colpa altrui, fuorviando la comprensione del rapporto tra colpa, complessità e


Autore Pugliese

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  • LOSAPPIO G.

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Anno di pubblicazione

2012

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ISBN

978-88-6611-230-3


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