Libertà personali. tipologia
Abstract
La garanzia delle libertà personali viene affermata attraverso i criteri applicativi delle misure limitative a carattere temporaneo, quali le cautelari che, pur in grado di inibire prontamente la condotta criminosa, prescindono da un definitivo accertamento di responsabilità; la tutela della pericolosità sociale è garantita dalle misure di sicurezza. In merito al primo dei profili, si esamina la struttura e la funzione delle misure coercitive, ponendo in rilievo l’art. 282 bis (introdotto dalla l. n. 154/2001) che, con la nuova misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, ne integra la tipologia delle misure più miti, pur potendo, tuttavia, arricchire l’applicazione di contenuti preventivi ed afflittivi che di fatto ne rinforzano la gravità. In relazione al secondo degli aspetti, viene posta in risalto la funzione delle misure di sicurezza, quale risultato nel bilanciamento di due opposti interessi: la libertà personale da un lato, la pericolosità sociale dall’altro.
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2012
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