Obbligazioni solidali, transazione, parentetiche e quaestio voluntatis

Abstract

L’art. 1304, comma 1, c.c., che disciplina gli effetti della transazione del debito solidale a opera di uno solo dei condebitori si riferisce alla transazione (non novativa) avente come oggetto l’intera obbligazione solidale, mentre quando è limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori e, riducendo l’intero debito dell’importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale fra il condebitore stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota senza potersi avvalere del potere di cui all’art. 1304 c.c.


Tutti gli autori

  • A. de mauro

Titolo volume/Rivista

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Anno di pubblicazione

2012

ISSN

0391-187X

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