La sentenza n.232/2011: inammissibilità della chiamata in sussidiarietà per mancanza di motivazione della legge?

Abstract

Nel limitare, pur confermandone la validità, il ricorso allo strumento di flessibilità noto come "chiamata in sussidiarietà", in virtù del quale è possibile derogare, a determinate condizioni, alle regole del riparto di competenze legislative di cui all'art.117 della Costituzione, la Corte si appella alla mancanza di una "qualsiasi esplicitazione" nella norma considerata. In tal modo si introduce, tra le righe, una problematica ulteriore: l'opportunità/possibilità di "motivare" gli atti normativi.


Autore Pugliese

Tutti gli autori

  • M.ZUPPETTA

Titolo volume/Rivista

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO


Anno di pubblicazione

2012

ISSN

2038-3711

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